16 Novembre 2019

Obbligo di compilazione del quadro RW anche per il fiduciario

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero ed attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).

Nello specifico, il contribuente deve indicare la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta, considerando che tale obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del medesimo periodo ha totalmente disinvestito le attività estere.

Conformemente, l’articolo 4 D.L. 167/1990 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (ex articolo 5 Tuir) residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

In merito, come anche chiarito dalla prassi operativa, per attività patrimoniali si intendono tutti i beni detenuti all’estero da contribuenti residenti in Italia, quali immobili o i diritti reali immobiliari (es. usufrutto o nuda proprietà) o quote di essi (es. comproprietà o multiproprietà) situati all’estero, oggetti preziosi ed opere d’arte, imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all’estero e/o registrati in pubblici registri esteri.

Di contro, tra le attività finanziarie, sono comprese quelle da cui derivano redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera (cfr. Manuale in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III – parte V – capitolo 11 “Il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali di rilievo internazionale”, pag. 344 e ss.).

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi sopra previsti non sussistono:

  • per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi;
  • per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non risulta superiore a 15.000 euro.

Inoltre, esistono ulteriori ipotesi di esonero dalla compilazione del quadro RW, come anche precisato dalla risoluzione 128/E/2010.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti, la cui residenza fiscale in Italia è determinata ex lege ovvero in base ad accordi internazionali ratificati in Italia, che prestano in via continuativa attività lavorative all’estero, non sono soggetti all’obbligo di compilazione del modulo RW della dichiarazione annuale dei redditi in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte (circolare 43/E/2009).

L’esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale permane fintanto che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia qualora questi mantenga, per qualsiasi motivo, le suddette disponibilità all’estero.

I lavoratori esteri per i quali non sussiste una specifica disposizione normativa che determini la residenza fiscale in Italia per presunzione, sono invece tenuti agli obblighi del monitoraggio fiscale ricorrendone i presupposti.

Un’ulteriore importante questione riguarda i soggetti che hanno la “disponibilità di fatto” di somme di denaro altrui, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare.

Ancora l’Agenzia delle entrate, con alcuni documenti di prassi (circolare 28/E/2011, 38/E/2013 e 10/E/2014) ha chiarito che l’obbligo di monitoraggio non riguarda unicamente l’intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o di attività di natura finanziaria detenute all’estero ma anche colui che ha oltrefrontiera la disponibilità “di fatto”, anche per interposta persona, di ricchezze non proprie, con la conseguenza che, in relazione ad una medesima attività patrimoniale o finanziaria, l’obbligo di dichiarazione può incombere su più soggetti, così come l’eventuale sanzione – in caso di violazione – può ricadere su più persone.

Sullo specifico punto è recentemente intervenuta la suprema Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 25956/19 del 15.10.2019, la quale ha sancito che l’obbligo di dichiarazione previsto dall’articolo 4 del richiamato D.L. 167/1990, riferito alla rilevazione a fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori), riguarda non solo l’intestatario formale e il beneficiario effettivo di investimenti o attività di natura finanziaria all’estero, ma anche colui che, all’estero, abbia la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, con il compito fiduciario di movimentarle a beneficio dell’effettivo titolare.

Infatti giova ricordare che, sulla base della ratio normativa, rileva una nozione onnicomprensiva di detenzione che include anche le situazioni di detenzione nell’interesse altrui (ex multis, cfr. Corte di cassazione, sentenze n. 16404/2015, n. 26848/2014 e n. 9320/2003).