17 Gennaio 2019

Nuovo aumento delle aliquote contributive Enasarco

di Luca Caramaschi
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Dal 1° gennaio 2019 è scattato l’aumento programmato dell’aliquota relativa ai contributi Enasarco, nel percorso già deliberato dall’ultimo Regolamento delle attività istituzionali approvato dalla Fondazione, per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone. Nessuna modifica, invece, per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si rammenta che i contributi all’Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone previste per l’anno 2019 seguono il graduale aumento evidenziato nella tabella di seguito proposta:


Alla luce di quanto sopra, andiamo quindi a vedere come si presenterà la fattura (che si ricorda dovrà essere obbligatoriamente emessa in formato elettronico e transitare dal Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, ad eccezione dei casi di esonero previsti per i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio) di un agente di commercio, che non ha diritto alla riduzione della ritenuta Irpef, in quanto non si avvale di collaboratori, per l’addebito di provvigioni maturate nel 2019:
Per quanto attiene alla ripartizione del contributo tra i soggetti interessati si ricorda che la relativa aliquota viene a gravare, in pari misura del 50% in capo all’agente, e, per l’altro 50%, in capo alla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell’agente dovrà essere detratta – per l’anno 2019 – la percentuale del 8,25 % (corrispondente appunto al 50 per cento della nuova misura del 16,50%).

L’importo base dei minimali contributivi viene annualmente rivalutato per tenere conto dell’indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Per l’anno 2019 le cifre di riferimento sono pari a 428 euro per i plurimandatari e 856 euro per i monomandatari.

L’aliquota del 16,50% deve essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che, per il 2019, sono attestati nella seguente misura:

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci: pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.
La quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali.

Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Di seguito si riportano le aliquote confermate:

Il versamento dei contributi Enasarco va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.

In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2019, le scadenze sono le seguenti:

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