17 Gennaio 2019

Autofattura elettronica con differenti modalità

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Le autofatture elettroniche devono essere emesse con il codice identificativo ordinario (TD01), ad eccezione di quelle emesse per regolarizzare la mancata ricezione della fattura da parte del fornitore, per le quali è necessario indicare il codice TD20.

È quanto emerge dall’incontro con l’Agenzia delle entrate organizzato con il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti in cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione elettronica.

Uno dei temi più “caldi”, che nei mesi scorsi sono stati oggetto di dibattito tra gli operatori e gli esperti, hanno riguardato la gestione delle inversioni contabili, che in ambito Iva possono tradursi nell’obbligo di emissione di un’autofattura o nell’integrazione della fattura emessa da parte del fornitore.

Rientrano nel primo “gruppo” tipicamente tutte le operazioni riferite all’uscita dei beni dalla sfera d’impresa o professionale, quali l’autoconsumo, l’assegnazione ai soci e la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

A tali operazioni si aggiungono quelle riferite agli omaggi (di beni propri dell’attività d’impresa e di quelli estranei ma di valore unitario superiore ad euro 50), nonché le estrazioni dei beni dai depositi Iva.

In relazione a tutte queste ipotesi di autofattura, l’Agenzia ha precisato che il documento in formato Xml deve essere emesso con lo stesso codice utilizzato per le operazioni ordinarie (TD01).

Tale precisazione deriva dalla circostanza che l’unica autofattura “speciale” disciplinata nella normativa in materia di fattura elettronica riguarda quella emessa a norma dell’articolo 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997, riferita alla mancata ricezione della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione.

Unicamente in tale ipotesi deve essere utilizzato il codice TD20 per l’invio dell’autofattura tramite Sdi, il quale sostituisce anche il precedente obbligo di consegna della copia dell’autofattura all’Agenzia delle entrate.

Per quanto riguarda le autofatture emesse in qualità di debitore del tributo a seguito di acquisti di beni e servizi, rilevanti territorialmente in Italia, presso soggetti passivi stabiliti in altri Stati (anche se identificati in Italia), ai sensi dell’articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972, non si pone alcun obbligo di emissione in formato elettronico trattandosi di operazioni effettuate con controparti non stabilite ai fini Iva in Italia.

Per tali acquisti l’autofattura rimane quindi in formato cartaceo e le operazioni devono essere indicate nel cd. “esterometro” con cadenza mensile unitamente alle altre operazioni con l’estero.

Relativamente alle operazioni rientranti nel secondo “gruppo” in precedenza indicato, ossia alle inversioni contabili con integrazione della fattura del fornitore, l’Agenzia aveva già precisato che, in luogo dell’ordinaria integrazione, è possibile emettere un’autofattura in formato elettronico al fine di assolvere il tributo da parte del cessionario o committente soggetto passivo.

Anche per tali operazioni, precisa ora l’Agenzia, si deve utilizzare il codice identificativo ordinario (TD01) già previsto più in generale per le autofatture del primo “gruppo”.

Infine, anche per le integrazioni richieste dalla normativa sugli acquisti intracomunitari di beni (di cui all’articolo 39 D.L. 331/1993), nonché per i servizi acquisiti presso soggetti passivi in altro Stato Ue, rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia, l’integrazione avviene nelle tradizionali modalità cartacee trattandosi di operazioni intercorse con soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia (e da includersi nell’esterometro).

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