30 Ottobre 2013

Nel redditometro spazio alla ricerca del nesso eziologico

di Sergio Pellegrino
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Con la sentenza n. 195/37/13, la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha analizzato un interessante caso di accertamento basato sul redditometro.

Il periodo di imposta accertato è il 2005, e quindi si parla naturalmente di “vecchio” redditometro, ma le conclusioni raggiunte dai Giudici possono avere anche una portata per il futuro, atteso che la vicenda verte sulla dimostrazione da parte del contribuente di disponibilità provenienti da terzi e che giustificano lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinato in via sintetica.

Dalla pronuncia si evince come il calcolo redditometrico fosse nel caso di specie basato sulla presenza di alcuni elementi indicatori di capacità contributiva individuati dal decreto del 1992 (due auto, l’abitazione principale ed una secondaria) e dalla quota relativa agli incrementi patrimoniali.

Il contribuente accertato si era giustificato evidenziando di “far parte di una famiglia patriarcale, ove il potere economico è concentrato nelle mani del padre e dello zio, attivi nella zona di Ostia Lido, ove hanno fondato e portato avanti per oltre mezzo secolo, diverse imprese commerciali”.

Evidentemente la fiducia da parte dei familiari nelle capacità imprenditoriali del soggetto, almeno all’epoca, non era particolarmente significativa, considerato che lo stesso aveva messo in risalto come nelle imprese “fosse inserito senza un incarico specifico, quale supervisore senza inquadramenti e senza compensi” e come svolgesse “in minima parte altra attività nel tempo restante, quale ingegnere”.

Lo scenario delineato sembrerebbe sconfortante per il nostro ingegnere, se non avesse comunque evidenziato una capacità di spesa decisamente superiore rispetto alle proprie (apparenti) possibilità e questa fosse determinata da donazioni fatte dai genitori.

Per dimostrare questo tipo di situazione, il contribuente aveva prodotto copia degli assegni e dei bonifici a lui intestati, ma l’Agenzia aveva ritenuto insufficiente le evidenze prodotte, ravvisando, in particolare, l’incoerenza tempistica per alcuni pagamenti, il contrasto con l’evidenza probatoria degli atti di compravendita e la mancata considerazione da parte dei Giudici di primo grado della capacità contributiva derivante dalla semplice disponibilità dei beni indice e dalla necessità di sostenerne le spese di uso e mantenimento.

Mancherebbe, secondo l’Ufficio, la dimostrazione del nesso eziologico tra spese sostenute dal contribuente, rilevanti ai fini dell’accertamento sintetico, e mezzi monetari che il contribuente medesimo affermi essere nella sua disponibilità, come teorizzato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 6813 del 2009. Secondo questo orientamento il contribuente non può limitarsi a dimostrare l’esistenza di adeguate disponibilità, ma deve provare che quelle “specifiche” disponibilità sono servite a finanziare quelle “specifiche” spese.

Per l’Agenzia lo sfasamento temporale tra quanto dichiarato negli atti notarili di acquisto di diversi immobili e i movimenti finanziari legittimerebbe l’accertamento sintetico, riscontrandosi una incoerenza che proverebbe la “non corretta” situazione del contribuente.

La Commissione Tributaria Provinciale era stata invece di diverso avviso, ritenendo che la documentazione prodotta dal contribuente avesse dimostrato come gli acquisti fossero stati effettivamente finanziati con le risorse erogate dai genitori.

Tale conclusione è stata avallata anche dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha evidenziato inoltre l’irragionevolezza dell’assunto dell’ufficio, che aveva fatto riferimento unicamente alla data di stipula dell’atto di compravendita, avvenuta nel 2005, senza considerare il fatto che le evidenze contabili avevano dimostrato che il saldo era stato corrisposto soltanto l’anno successivo.

I Giudici hanno ritenuto che, anche per la capacità contributiva rilevata dall’Ufficio con riferimento alla disponibilità dei beni indice, il contribuente abbia fornito prova adeguata della provenienza dal patrimonio dei genitori, e come tale la loro natura non reddituale.

Tutto bene quindi? Per il contribuente accertato sicuramente, ma la “logica” del nesso eziologico negli accertamenti sintetici merita un ulteriore approfondimento che faremo sulle pagine di Euroconference NEWS.