5 Settembre 2018

Metodo da bilancio

di EVOLUTION
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È possibile calcolare la base imponibile Irap come differenza tra il valore e i costi della produzione così come risultano dal conto economico dell’esercizio [lettere A) e B) dell’articolo 2425 del cod. civ., con esclusione delle voci di cui ai numeri 9 (costi per il personale), 10 lettere c e d (svalutazioni dei beni immobili e dei crediti), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti)] nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Irap”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza la modalità di determinazione della base imponibile IRAP per i soggetti indicati all’art. 5 del D. Lgs. 446/1997.

Le società di capitali e gli enti commerciali, in contabilità ordinaria (per obbligo o opzione), possono optare per la determinazione della base imponibile IRAP sulla base delle risultanze del bilancio d’esercizio.

L’esercizio di tale opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta e al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, a meno che l’impresa non eserciti la revoca dell’opzione precedentemente comunicata.

Ai fini della determinazione della base imponibile è necessario considerare che questa è data dalla differenza tra il valore della produzione di cui alla lettera A) dello schema di Conto economico e i costi della produzione di cui alla lettera B), con esclusione delle seguenti voci:

  • B.9 costi per il personale;
  • B.10 lett. c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  • B.10 lett. d) svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide;
  • B.12 accantonamenti per rischi;
  • B.13 altri accantonamenti;

nonché dei componenti positivi e negativi di natura “straordinaria” derivanti da trasferimenti di azienda o rami di azienda, così come risultanti dal conto economico.

Sono indeducibili ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta i seguenti componenti:

  • le spese per il personale dipendente e assimilato, anche se classificate in voci diverse dalla voce B.9;
  • i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell’articolo 11, D.Lgs. 446/1997: costi per collaboratori occasionali, per collaborazione coordinata e continuativa, prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente, utili spettanti agli associati in partecipazione, compensi derivanti dagli obblighi di fare, non fare, permettere;
  • la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto (B.8);
  • le perdite su crediti (B.14);
  • l’IMU (B.14).

A decorrere dal 2015, l’articolo 16 del DLgs. 175/2014 ha semplificato le modalità di accesso ai cd. “regimi opzionali”, onde evitare l’adozione di modelli di comunicazione differenziati per ciascuno di essi. In particolare, per la comunicazione relativa l’esercizio dell’opzione per il calcolo della base imponibile Irap in base al bilancio, occorre procedere direttamente nella dichiarazione Irap (sezione VII – opzioni) presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale l’opzione è esercitata (non più entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta per il quale la si esercita).

Anche la revoca dell’opzione precedentemente comunicata deve essere effettuata indicando la scelta nella dichiarazione Irap da presentare nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione.

Con la dichiarazione IRAP 2018 è, quindi, possibile revocare l’opzione esercitata con riferimento al triennio 2015-2017, se si intende tornare a calcolare il valore della produzione netta secondo le regole dell’articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997.

La revoca avrà effetto per l’intero triennio 2018-2020 e (salva nuova opzione) si intenderà tacitamente rinnovata per il triennio 2021-2023.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

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