27 Aprile 2015

La TASI è pienamente deducibile in ragione del pagamento

di Fabio Garrini
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Capita frequentemente che i colleghi si interroghino sulla possibilità di computare la deduzione riconosciuta all’IMU (nel 2014 pari al 20%) quando pagata in relazione ai fabbricati strumentali, tanto per le imprese che per i professionisti, in relazione alle altre imposte comunali. Il dubbio riguarda, in particolare, il trattamento della TASI pagata nel corso del periodo d’imposta.

La deduzione IMU

La deduzione IMU è stata introdotta nel 2013 nella misura del 30%, possibilità ridotta al 20% a decorrere dal 2014. Essa spetta tanto a favore dei contribuenti esercenti attività d’impresa, quanto a quelli che producono reddito di lavoro autonomo. Va però osservato che il concetto di strumentalità deve essere declinato in ragione della specifica fattispecie reddituale:

  • per le imprese la richiesta della strumentalità deve esplicitata escludendo dalla deduzione l’imposta pagata in relazione ai fabbricati merce (anche se probabilmente l’impresa non avrà pagato nulla a tal fine, visto che il DL 102/13 ha introdotto l’esenzione per i fabbricati costruiti e non locati) e ai fabbricati patrimonio (ossia quelli abitativi tenuti a disposizione o locati), limitando il beneficio della deduzione del 20% ai soli fabbricati impiegati nell’attività (strumentalità per destinazione) o che presentano una categoria catastale non abitativa (strumentalità per natura);
  • per i professionisti invece la deduzione risulta in ogni caso negata in relazione ai fabbricati utilizzati promiscuamente (abitazione che viene utilizzata anche per l’attività), mentre il diritto alla deduzione è assicurato solo all’immobile destinato esclusivamente a studio professionale.

Sul punto l’Agenzia ebbe modo di precisare come la deduzione possa essere computata solo sull’imposta di competenza dell’annualità 2013 e successive: quindi se dovesse essere pagata, anche nel 2014, un’IMU relativa al 2012 (ad esempio un ravvedimento operoso o un accertamento), la deduzione non viene ammessa, neppure in parte.

Va inoltre osservato che, se nel 2014 fosse pagata una quota di IMU 2013, la deduzione comunque avverrebbe nel limite del 20%, proprio perché la deduzione può essere computata per cassa nel 2014 e nel 2014 la misura della deduzione risulta appunto ridotta al 20%.

Deduzione della TASI

Un dubbio che molti colleghi pongono è quello legato al diritto di computare in deduzione la TASI pagata nel periodo d’imposta, posto che si tratta di un tributo che presenta una base imponibile molto simile all’IMU. Sul punto va però osservato come non si ravvisa alcuna limitazione alla deduzione per la TASI. Solo ai fini IMU è prevista la deducibilità parziale, per cui ai fini dell’imposta sui servizi si deve applicare la previsione generale di deduzione delle imposte:

  • vale il principio di derivazione, quindi trattasi di componente da rilevarsi a conto economico e, in assenza di limitazione specifiche, può essere dedotto. Si tratta infatti di un componente negativo di reddito per il quale non è mai stata introdotta una specifica indeducibilità, il ché significa che potrà essere dedotto rispettando il prerequisito del transito al conto economico, ai sensi dell’art. 109 c. 4 TUIR.
  • Va poi verificato il momento in cui computare la deduzione, che anche per la TASI sarà il momento del pagamento. Ai sensi dell’art. 99 TUIR, infatti, come per la generalità delle imposte deducibili, la deduzione viene computata per cassa al momento del pagamento.

Normalmente competenza e cassa coincidono, posto che la TASI, come l’IMU, viene pagata tramite versamento di acconto e saldo nel corso dello stesso periodo d’imposta cui si riferisce. Quindi, per la TASI, non vi sarà necessità di operare alcuna variazione. Se al contrario avremo della TASI stanziata per competenza ma non pagata, occorrerà operare una variazione in aumento. Nell’esercizio in cui eventualmente avverrà il pagamento occorrerà operare una variazione in diminuzione.

Ultima osservazione riguarda gli immobili patrimonio: la TASI rilevata, benché non pagata, in relazione a tali immobili non è deducibile. La motivazione però non risiede nella previsione di una qualche limitazione specifica, ma piuttosto per la previsione generale dell’art. 90 c. 2 TUIR che esclude ogni forma di deduzione per le spese di gestione di tali immobili; da questo punto di vista la TASI va trattata al pari di un qualunque altro costo riferibile a tali immobili.