15 Giugno 2022

La relazione dell’OCC da allegare al piano del consumatore e il merito creditizio

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

La L. 176/2020, entrata in vigore il 25 dicembre 2020, di conversione del D.L. 137/2020, ha introdotto importanti novità nella disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento contenuta nella L. 3/2012.

In particolare, l’articolo 4 ter ha apportato importanti modifiche al contenuto della relazione dell’Organismo di Composizione della Crisi che deve essere allegata alla proposta di piano del consumatore ex articolo 9, comma 3 bis, L. 3/2012.

Prima dell’intervento della L. 176/2020, era previsto che al piano del consumatore fosse allegata una relazione particolareggiata con l’indicazione:

  • delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni;
  • dell’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • della solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  • dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  • del giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il nuovo comma 3 bis dell’articolo 9 L. 3/2012 prevede invece che la relazione dell’organismo di composizione della crisi, da allegare al piano del consumatore, oltre ad indagare le cause dell’indebitamento, la diligenza del debitore, le ragioni dell’incapacità dello stesso di adempiere le proprie obbligazioni, l’indicazione presunta dei costi di procedura, si esprima altresì sulla valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore.

Trattasi di una significativa novità: si chiede all’OCC di verificare che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, fornendo altresì dei criteri per effettuare la verifica.

In altre parole, l’organismo di composizione deve accertare che il soggetto finanziatore, nel concedere il credito abbia tenuto conto della possibilità del soggetto finanziato di far fronte agli impegni relativi alla concessione del finanziamento, considerando quindi il suo reddito e le somme necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Al fine della valutazione di tale ultimo aspetto, il legislatore suggerisce una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’Isee di cui al D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159.

Le conseguenze di tale verifica sono evidenziate dal comma 3-ter dell’articolo 12 L. 3/2012: “Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i princìpi di cui all’articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”.

Di fatto, il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Da tale conseguenza si capisce l’importanza che è data alla valutazione dell’organismo di composizione della crisi che deve porre particolare attenzione alla figura del creditore che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento della sua controparte, se del caso anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato.

Circa gli altri aspetti su cui si deve soffermare la relazione dell’OCC, può essere opportuno acquisire da parte del sovraindebitato una relazione descrittiva delle cause che lo hanno portato alla situazione di difficoltà in cui si trova: possono esserci motivi legati alla perdita del posto di valoro, motivi di salute, motivi familiari, la necessità di fronteggiare una spesa imprevista.

L’organismo di composizione le dovrà illustrare e quindi esprimersi anche sulla diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere volontariamente le obbligazioni e sulla completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore a supporto della propria istanza.