2 Novembre 2016

L’individuazione del domicilio fiscale della società contribuente

di Luigi Ferrajoli
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L’articolo 59 D.P.R. 600/1973 prevede che l’Amministrazione finanziaria accerti l’esatto domicilio fiscale del contribuente e che lo individui “nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa”.

In riferimento a tale principio, con la sentenza n. 6089 del 22.05.2015 la CTP di Milano si è occupata di una vicenda in cui una società aveva proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano, con il quale erano state accertate diverse violazioni di natura sostanziale ai fini IRES, IRAP ed IVA.

Nel ricorso proposto dalla contribuente era stata eccepita, in via preliminare, l’incompetenza territoriale dell’ufficio accertatore e quindi conseguentemente la nullità/illegittimità dell’atto impugnato, poiché la sede effettiva della società era situata a Cuneo e non a Milano.

L’Ente impositore si costituiva in giudizio, prendendo posizione su tale eccezione preliminare di incompetenza, affermando che l’ufficio distrettuale competente doveva ritenersi essere quello nella cui circoscrizione era stabilito il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata, così come previsto dall’articolo 31 D.P.R. 600/1973.

Nel caso di specie, la società contribuente, al momento della dichiarazione presentata nel 2008, aveva indicato la propria sede legale in Milano; inoltre, secondo la tesi difensiva dell’Ufficio, i funzionari verificatori avevano eseguito un accesso proprio nell’indirizzo in Milano indicato quale sede legale della ricorrente (come indicato nel relativo processo verbale di constatazione) e di avere agito in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 59 D.P.R. 600/1973.

Sul punto la CTP ha ritenuto di conformarsi alla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Milano, che aveva ritenuto di essere territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Cuneo.

La CTP, parallelamente, ha ritenuto che, nel caso di specie, doveva essere fiscalmente riconosciuta la competenza dell’Agenzia delle Entrate di Cuneo e non di Milano. Innanzitutto, secondo il Giudice tributario, l’articolo 59 citato prevede che l’esatto domicilio fiscale, in deroga alle disposizione dell’articolo 58 D.P.R. 600/1973, debba essere stabilito “nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attività ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui è stabilita la sede amministrativa”. Ciò significa che ai fini tributari l’Amministrazione finanziaria può attribuire il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello nel quale risulta fissata la sede legale della società qualora la sede amministrativa della stessa (“ossia quella da cui provengono gli impulsi volitivi inerenti all’attività di gestione dell’Ente “) si trovi in altro comune.

Con specifico riferimento ad un consolidato orientamento della Corte di cassazione, la Commissione Tributaria Provinciale ha quindi richiamato il principio per cui “ai fini della determinazione della competenza del territorio, per i reati tributari in materia di dichiarazione dei redditi il luogo effettivo va individuato, per le persone giuridiche, in quello del quale queste hanno il domicilio fiscale che, di regola, coincide con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta con la conseguenza che, qualora sia stata stabilita una sede legale fittizia, il domicilio fiscale coincide con il luogo nel quale si trova la sede effettiva della società ed in tale luogo il reato si considera consumato” (cfr. Cassazione n. 20504/2014).

In altre parole, ai fini dell’individuazione del domicilio fiscale delle persone giuridiche bisogna, in ossequio al principio di effettività, individuare il luogo in cui la persona stessa abbia il centro principale della propria attività, che non sempre coincide con il luogo in cui è situata la sede legale.

Pertanto, la regola da osservare è che il domicilio fiscale coincide con la sede legale a patto che non intervengano prove univoche che smentiscano la richiamata presunzione con l’effetto che, nel caso in cui sia stata stabilita una sede legale fittizia, il domicilio fiscale coincide con il luogo in cui si trova la sede effettiva della società.

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