9 Novembre 2015

Il secondo acconto per l’anno 2015 dei contributi alla Gestione IVS

di Luca Mambrin
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Entro il prossimo lunedì 30 novembre i contribuenti iscritti alla gestione IVS artigiani e commercianti dovranno effettuare il versamento della seconda rata dell’acconto per l’anno 2015 dei contributi previdenziali dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale.

Per la determinazione degli importi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione IVS, ovverosia

  • titolari di imprese individuali artigiane,
  • titolari di imprese individuali commerciali,
  • soci di società artigiane e commerciali tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, in quanto titolari di una propria posizione assicurativa, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa, quali familiari collaboratori e coadiuvanti,

si dovrà far riferimento alle indicazioni fornite dalla circolare INPS n. 26/2015.

La circolare ha infatti stabilito che, per l’anno 2015:

  • il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a 15.548 euro;
  • il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a 76.872 euro;
  • il massimale di 76.872 euro riguarda esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; per i la­voratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2015, a 100.324 euro;
  • i contributi per la quota eccedente il reddito minimale di 15.548 euro annui sono dovuti sulla base delle aliquote previste fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per l’anno 2015 a 46.123 euro; per i redditi superiori a 46.123 euro annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, come disposto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992.

I redditi massimali e le aliquote contributive sono quindi riepilogati nella seguente tabella:

 

SOGGETTI

REDDITO

ALIQUOTA ARTIGIANI

ALIQUOTA COMMERCIANTI

Titolari (qualunque età) e collaboratori di età superiore a 21 anni

Da € 15.548 fino ad € 46.123

22,65%

22,74%

Da 46.123,01 fino ad € 76.872*

23,65%

23,74%

collaboratori di età inferiore a 21 anni

Da € 15.548 fino ad € 46.123

19,65%

19,74%

Da 46.123,01 fino ad € 76.872*

20,65%

20,74%

* Per lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 il reddito massimale è aumentato fino ad € 100.324.

In merito all’individuazione dell’
ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione, deve essere preso in considerazione
il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2014, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti.

Per i
titolari di impresa individuale in
contabilità ordinaria il rigo da considerare per il calcolo dell’acconto è il rigo
RF101 del modello Unico 2015, mentre gli imprenditori in
contabilità semplificata dovranno far riferimento al reddito indicato al rigo
RG36. I
soci di società di persone,
i collaboratori di imprese familiari (i cui contributi sono versati dal titolare) e
i soci di società trasparenti che dichiarano  i redditi nel quadro RH per il calcolo dell’acconto contributivo dovuto dovranno  fare riferimento al rigo
RH14 campo 2, mentre per i soggetti che, ai sensi dell’art. 27, comma 1 e 2 del D.L. 98/2011 hanno adottato il “regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”  il reddito di riferimento per il calcolo dei contributi è quello dichiarato nel quadro LM al rigo
LM6 (reddito lordo o perdita) – il rigo
LM9 (perdite pregresse), avendo però barrato la a casella “Impresa” o “Impresa familiare”.

Per quanto riguarda gli imprenditori individuali e soci di società si dovrà far riferimento per il calcolo del contributo all’indicazione data nella
circolare INPS n. 120 del 12/6/2015, ovvero alla seguente formula:

RF63 – (RF98 + RF100, col.1) + [RG31 – (RG33+RG35, col.1)] + [somma algebrica (colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1,3 e 6 e colonne 4 da RH5 a RH6) – RH12] + RS37 colonna 12.

 

Esempio:

Un contribuente imprenditore individuale, iscritto alla gestione commercianti, ha conseguito nel 2014 un reddito pari ad € 40.000. Il contribuente dovrà versare, altre al saldo 2014, anche gli acconti per il 2015 così determinati con applicazione del metodo storico:

€ 40.000 – € 15.548 (reddito minimale previsto per il 2015) = € 24.452 (reddito imponibile eccedente il minimale per calcolo degli acconti);

€ 24.452*22,74%= € 5.560,38 (totale dell’acconto dovuto);

I° acconto 2015: € 2.780,19 da versare entro il termine per il pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche (16 giugno 2015 (o 6 luglio 2015 per coloro che potevano usufruire della proroga), con possibilità di posticipare al 16 luglio 2015 (o 20 agosto 2015) e possibilità di rateizzazione);

-II acconto 2015: € 2.780,19 da versare entro il 30 novembre 2015.

 

Per quanto riguarda i
metodi di determinazione degli acconti 2015 anche per i contributi previdenziali  il contribuente può alternativamente (e per singola imposta) utilizzare il
metodo storico e  quindi determinare l’acconto sulla base delle risultanze del modello Unico 2015, come sopra descritte ovvero utilizzare
il metodo previsionale presumendo di conseguire un reddito nel 2015 inferiore a quanto dichiarato nel 2014 e quindi versare un acconto inferiore (o non versare alcun importo) rispetto a quanto sarebbe dovuto utilizzando il metodo storico.