5 Aprile 2024

La tassazione diretta dei redditi da bed & breakfast

di Cristoforo Florio
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La scheda di FISCOPRATICO

Secondo le definizioni fornite dagli abrogati articoli 12 e 9, D.Lgs. 79/2011, i bed & breakfast possono rientrare nella categoria delle strutture ricettive extra-alberghiere o in quella delle strutture ricettive e paralberghiere.

In entrambi i casi, si tratta di strutture ricettive a conduzione ed organizzazione familiare, con la finalità di fornire alloggio e prima colazione agli ospiti, utilizzando parti della stessa unità immobiliare, purché funzionalmente collegate e con spazi familiari condivisi.

In base alla citata normativa, la differenza tra le due classificazioni era rappresentata dalla sussistenza o meno del requisito dell’imprenditorialità: nel primo caso, il B&B era una struttura gestita da privati in forma non imprenditoriale mentre, nel secondo il B&B era definito quale struttura caratterizzata dalla presenza del requisito dell’imprenditorialità, con gestione dell’attività in modo professionale.

A seguito della sentenza n. 80/2012 emessa dalla Consulta, tali articoli sono stati dichiarati illegittimi e la normativa per la disciplina dei B&B, come per tutte le altre strutture turistico-ricettive, è stata rimessa alla disciplina delle singole leggi regionali.

Tuttavia (e pur con le dovute differenze previste da queste ultime), i B&B sono sempre sostanzialmente definibili quali strutture ricettive caratterizzate dalla conduzione familiare, in cui il proprietario (o il locatario, a condizione che il proprietario sia d’accordo) di un immobile a destinazione abitativa ricava all’interno dell’appartamento alcuni spazi, al fine di offrire pernottamento e prima colazione a un numero variabile di ospiti.

La regola generale prevista a livello regionale è quella della gestione della struttura in forma non imprenditoriale, caratterizzata dal rispetto di alcuni limiti specifici, normalmente individuabili nella “saltuarietà” e “non continuatività” della gestione, nella conduzione “familiare”, nel numero massimo di stanze utilizzabili, nonché nella “presenza” del titolare nell’appartamento in cui viene svolta l’attività. Nulla vieta, tuttavia, che l’attività sia svolta con carattere di imprenditorialità: in tal senso si vedano, ad esempio, le disposizioni regionali del Piemonte (articolo 4, L. R. 13/2017 e s.m.i.) o della Campania (articolo 1, L. R. 5/2001 e s.m.i.).

Ciò premesso, sul piano tributario, i redditi derivanti dall’esercizio dell’attività di B&B in forma non imprenditoriale costituiscono redditi diversi. In particolare, a norma dell’articolo 67, comma 1, lett. i), Tuir, essi costituiscono redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, sempre che non siano conseguiti nell’esercizio dell’impresa commerciale. Inoltre, a norma del successivo articolo 71, comma 2, Tuir, tali redditi sono costituiti dalla differenza tra:

  • l’ammontare percepito nel periodo di imposta (criterio di cassa) e;
  • le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Sul piano pratico, i corrispettivi da B&B non imprenditoriale andranno indicati nel rigo RL14, colonna 2, del Modello REDDITI PF 2024, periodo 2023, mentre i costi specificamente inerenti alla produzione di tali redditi andranno indicati nella colonna 3 del predetto rigo. Il contribuente dovrà, inoltre, conservare un apposito prospetto, indicante distintamente l’ammontare lordo dei corrispettivi, l’importo delle spese inerenti a tali corrispettivi ed il relativo reddito conseguito, che dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente, su richiesta di quest’ultimo.

In sostanza (e come chiarito dalla circolare n. 7/E/1977), i redditi da attività non esercitate abitualmente, pur avendo natura commerciale, non rientrano tra quelli di impresa di cui all’articolo 55, Tuir, in quanto manca il requisito della professionalità da parte del soggetto che li possiede.

Pertanto, laddove l’attività di B&B non sia esercitata in maniera occasionale e saltuaria, ma con i caratteri dell’abitualità e stabilità, i relativi proventi dovranno essere considerati come reddito di impresa, come peraltro recentemente chiarito dall’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 7547/2023, pronunciatasi sull’esercizio abituale e continuativo dell’attività di B&B da parte di un contribuente. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte di cassazione, il servizio di ospitalità veniva condotto eccedendo il numero di pernottamenti consentiti dalla normativa regionale nell’arco dell’anno solare, molti ospiti venivano accolti con abitualità e più volte nel medesimo mese, i servizi essenziali erano stati esternalizzati ed il numero delle stanze della struttura, destinato all’attività, eccedeva sistematicamente il limite consentito dalla normativa regionale.

Quindi, ciò che è importante considerare è che, se da un lato i requisiti del reddito d’impresa in ambito tributario sono fissati esclusivamente a livello nazionale dall’articolo 55, Tuir, dall’altro il superamento o il mancato rispetto dei limiti dimensionali fissati dalla normativa regionale per l’esercizio dell’attività di B&B in forma non imprenditoriale possono costituire importanti indici per l’accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria dei requisiti di imprenditorialità dell’attività, con conseguente rischio di ricalcolo del reddito dichiarato, applicazione “retroattiva” dell’Iva e richiesta dei contributi previdenziali.