2 Novembre 2015

Il rilascio del waiver nella procedura di collaborazione volontaria

di Nicola Fasano
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In questa fase fra gli adempimenti di maggiore attualità nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria vi è quello del rilascio da parte del contribuente del c.d. “waiver”. Si tratta dell’autorizzazione alla banca estera a trasmettere le informazioni all’Agenzia delle entrate, in caso di richiesta, a partire dal primo periodo di imposta successivo all’ultimo oggetto di regolarizzazione (generalmente si tratta delle informazioni a partire dal 1 gennaio 2014).

Ricordiamo che è un adempimento che consente, con riferimento alle relazioni bancarie detenute in Paesi black list “collaborativi” (come per esempio Svizzera o Montecarlo), di ottenere nell’ambito della voluntary i medesimi benefici previsti in caso di rimpatrio in Italia (o trasferimento in Paese UE o SEE trasparente) dal punto di vista dei periodi di imposta accertabili che non sono raddoppiati (sia ai fini RW sia ai fini delle imposte), nonché dal punto di vista delle sanzioni, poiché è comunque applicata la riduzione alla metà del minimo edittale sul versante del monitoraggio fiscale.

È opportuno segnalare peraltro che l’Agenzia delle entrate con la Circolare 27/E/2015 ha ampliato in modo significativo anche la platea degli Stati in cui possono essere mantenuti o trasferiti i fondi oggetto di voluntary (senza rilascio di waiver) beneficiando comunque del blocco del raddoppio dei termini. Si tratta infatti non solo dei Paesi europei (appartenenti alla UE o allo SEE e trasparenti) richiamati dall’articolo 5-quinquies D.L. 167/1990, ma anche dei Paesi extra UE con i quali è in atto un effettivo scambio di informazioni secondo gli standards OCSE e che non hanno posto veti allo scambio stesso (come potrebbe essere il caso per esempio degli Stati Uniti). In questi casi infatti, sarebbe superfluo aggiungere il c.d. monitoraggio rafforzato alla possibilità già esistente di scambiare informazioni con il Paese in cui le attività stesse sono detenute.

Ciò premesso, con riferimento al waiver, molteplici possono essere le ragioni per cui il contribuente decida di mantenere gli asset finanziari nel Paese estero: può trattarsi per esempio di esigenze di maggiore riservatezza, piuttosto che di grande fiducia nel sistema bancario di quello Stato ecc.

Come noto, l’Agenzia delle entrate ha approvato un fac simile di waiverstandard” adottato per esempio anche dalle banche monegasche.

Con la Svizzera, invece, è stato predisposto uno specifico modello, accompagnato peraltro da copiose istruzioni, concordato con l’associazione bancaria delle banche ticinesi, supportata dall’Associazione svizzera dei banchieri.

Per quanto concerne la compilazione del waiver, a volte vi provvedono le banche svizzere altre volte tale compito viene demandato al consulente del soggetto interessato. In ogni caso, è opportuno che il professionista verifichi la corrispondenza di quanto riportato nel waiver rispetto alla ricostruzione effettuata in sede di relazione.

Il modello, redatto in duplice copia per ciascuna relazione bancaria deve essere sottoscritto dal “titolare del conto” (o i titolari) e, se persona diversa, dal “contribuente”.

Il titolare del conto è l’intestatario del conto e può essere lo stesso “contribuente”, oppure una persona fisica o giuridica (in particolare in caso di interposizione). Il contribuente è la persona fisica o giuridica fiscalmente soggetta ad imposizione in Italia, beneficiaria effettiva degli asset.

In particolare, come desumibile dalle istruzioni al modello e riassunto dalla circolare Assonime 29/2015:

  1. se titolare del conto è una persona fisica, essa è considerata contribuente “se è stata individuata come l’avente diritto economico”;
  2. se titolare del conto è una società di sede (intendendosi per tali tutte le persone giuridiche, le società, le Anstalt, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le strutture analoghe “che non esercitano attività commerciale, di produzione e altre attività industriali gestite secondo criteri commerciali”) occorre ulteriormente distinguere tra le seguenti ipotesi:
  • se titolare è una società di capitali qualificabile come società di sede, la società si intende “trasparente” e il waiver deve essere firmato da tutte le persone da considerare beneficiarie effettive dei valori patrimoniali;
  • se titolare è il trustee di un trust o di una fondazione di famiglia, il waiver deve essere sottoscritto dal trustee o dal consiglio di fondazione nonché dal contribuente (o dai contribuenti);
  • se titolare è una società sottostante (c.d. underlying company) a un trust o ad una fondazione di famiglia, il waiver deve essere sottoscritto dagli organi della società e dal titolare del conto e dal contribuente, nonché da tutti beneficiari individuati nominativamente dal trust.