23 Febbraio 2024

Uniformati i profili procedimentali del nuovo interpello a pagamento

di Angelo Ginex
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La scheda di FISCOPRATICO

La riforma fiscale operata con il D.Lgs. 219/2023, in attuazione delle prescrizioni contenute nella relativa Legge delega (L. 111/2023), ha modificato interamente la disciplina dell’interpello prevista nello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 11, L. 212/2000).

Le suddette modifiche, entrate in vigore lo scorso 18.1.2024, hanno cambiato profondamente tale istituto, in quanto sono intervenute, oltre che sulle tipologie di interpello, soprattutto sui profili procedimentali. Nello specifico, al fine di operare una razionalizzazione e riduzione della disciplina previgente, il procedimento di interpello è stato reso uniforme per tutte le diverse tipologie di interpello, per cui ora non sussistono più differenze.

Si è già detto che il legislatore ha introdotto, per la prima volta, la necessità di procedere al versamento di un contributo, al fine di ottenere risposta all’istanza di interpello, la cui misura sarà determinata in funzione della tipologia di contribuente, del valore della rilevanza e della particolare complessità della questione rappresentata (bisognerà comunque attendere il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze).

Ora, invece, preme sottolineare che, al di là della previsione di un interpello “a pagamento”, il legislatore ha voluto eliminare le differenze procedimentali contemplate dalla vecchia disciplina, la quale prevedeva un termine di risposta diverso per le varie tipologie di interpello.

In particolare, la citata novella ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rispondere alle istanze di interpello nel termine di 90 giorni. Ciò significa che il termine di risposta, per tutte le tipologie di interpello, è fissato in 90 giorni. Resta ferma la facoltà per l’Amministrazione finanziaria di richiedere documentazione integrativa, da produrre secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 4, D.Lgs. 156/2015.

È altresì previsto che il suddetto termine di 90 giorni, in ogni caso, è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e ogni qualvolta sia obbligatorio chiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Ne deriva, quindi, l’automatica sospensione dei termini di risposta nel periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto di ogni anno. Inoltre, se tale parere non è reso entro 60 giorni dalla richiesta, l’Amministrazione risponde comunque all’istanza di interpello.

In conformità ai principi generali, poi, è stabilito che, nella ipotesi in cui i termini (sia quelli di risposta che quelli correlati alla regolarizzazione) scadano di sabato o in un giorno festivo non lavorativo, gli stessi sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Trovano conferma alcune previsioni della vecchia disciplina dell’interpello, quali:

  • la disciplina del silenzio assenso;
  • la nullità degli atti impositivi e sanzionatori contrari alla risposta resa;
  • la facoltà di rettifica della risposta con effetti solo per il futuro;
  • la definizione (in negativo) della sussistenza delle condizioni di obiettiva incertezza;
  • l’irrilevanza della presentazione dell’interpello ai fini delle scadenze previste dalle norme tributarie e della decorrenza dei termini di decadenza o dei termini di prescrizione.

È previsto che la risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo dell’Amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il citato termine di 90 giorni, il silenzio da parte dell’Amministrazione equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente (c.d. silenzio assenso).

Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono annullabili. Gli effetti della risposta all’istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie già oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell’istante.

La norma chiarisce, altresì, che non sussistono condizioni di obiettiva incertezza quando l’Amministrazione finanziaria ha fornito, mediante documenti di prassi o risoluzioni, la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente. La presentazione dell’istanza di interpello non incide sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. Viene espressamente prevista la non impugnabilità della risposta all’interpello.

Da ultimo, è stabilito che la preclusione probatoria, di cui all’articolo 32, comma 4, D.P.R. 600/1973, e all’articolo 52, comma 5, D.P.R. 633/1972, “non” trova applicazione a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria delle istanze di interpello.