23 Ottobre 2020

Il recupero di spese dimenticate nel 730/2020

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Per recuperare oneri detraibili o deducibili sostenuti nell’anno 2019, il contribuente che si è dimenticato di presentare il modello 730/2020 in scadenza al 30 settembre, potrà procedere comunque alla presentazione della dichiarazione dei redditi attraverso il modello Redditi PF2020 in modalità telematica.

Anche nel caso in cui non siano obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2019 o da acconti versati nello stesso anno o per ritenute subite.

Il termine ultimo di presentazione del modello Redditi persone fisiche è fissato al 30 novembre 2020.

In tal caso emergerà un credito dal quadro RX che potrà essere richiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione con il Modello F24 ai sensi del D.Lgs. 241/1997 ovvero, in detrazione in alcune ipotesi, in diminuzione della medesima imposta dovuta per i periodi successivi a quello cui si riferisce la dichiarazione. In caso di mancato utilizzo il credito potrà essere portato in avanti ed inserito nella dichiarazione 730 del prossimo anno come credito relativo al periodo precedente.

Il contribuente, per ridurre i tempi di erogazione del rimborso, può comunicare direttamente all’Agenzia delle entrate le proprie coordinate bancarie mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate o presentare la richiesta di accreditamento ad un qualsiasi ufficio locale. Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili è di 700.000 euro, per ciascun anno solare. Per l’anno 2020, l’importo massimo di rimborso in conto fiscale è stato elevato a 1 milione di euro dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020).

I crediti relativi all’Irpef, alle addizionali regionali e comunali di importo pari o inferiore a 12 euro non sono rimborsabili né utilizzabili in compensazione. I crediti relativi alle imposte sostitutive e alle altre imposte indicate nel quadro RX di importo pari o inferiori a 10 euro non sono rimborsabili.

Nel caso, invece, in cui sia stata presentata la dichiarazione 730/2020 entro il 30 settembre, se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel modello 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte) può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Il modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il modello 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul modello 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione.

In alternativa il contribuente potrebbe presentare un modello Redditi Persone fisiche 2020, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. La dichiarazione si considera correttiva nei termini.

Entro lo stesso termine del 30 novembre è inoltre possibile correggere con una dichiarazione integrativa a favore la dichiarazione dei redditi presentata lo scorso anno per i redditi 2018.

Infine, il contribuente può presentare, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, una dichiarazione integrativaarticolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998.

In questo caso, l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Se il contribuente non ha utilizzato il credito in compensazione in F24 e non fa valere il credito nella dichiarazione successiva, perché ad esempio ricorrono le condizioni di esonero, può chiedere il rimborso presentando un’apposita istanza agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.

Se il contribuente, nell’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione, può comunque indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Se, in sede di controllo automatizzato della dichiarazione, viene riscontrata la spettanza di una eccedenza superiore a quella dichiarata, l’Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al contribuente, procederà al rimborso di tali maggiori somme, salvo sua diversa indicazione. Nei casi in cui non è possibile stabilire con certezza la spettanza del credito, l’Agenzia invierà al contribuente la comunicazione di maggior credito ai fini della sua conferma presso gli uffici.