22 Ottobre 2020

Il correttivo al Codice della Crisi diventa definitivo – I° parte

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

Il 18 ottobre scorso è stato approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

Il correttivo trova la sua origine in attuazione della delega contenuta nella Legge 20/2019, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi integrativi e correttivi della riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza.

Tra le novità più significative, preme soffermarsi in prima istanza sull’intervento correttivo in materia di definizioni di cui all’articolo 2 del CCII. Laddove, infatti, si definiva la “crisi” come difficoltà economico-finanziaria, il correttivo parla invece di “squilibrio economico-finanziario”, con ciò utilizzando una espressione più tecnica. Si ha squilibrio economico tutte le volte in cui non si ottiene un risultato economico positivo e i ricavi non sono in grado di coprire i costi, si ha squilibrio finanziario, invece, quando non c’è la giusta correlazione tra fonti e impieghi.

Rispetto all’articolo 6 del CCII, che individua i casi in cui deve essere attribuita prededucibilità ai crediti, il correttivo integra le ipotesi ivi previste, precisando che sono prededucibili, oltreché i crediti legalmente sorti per la gestione del patrimonio del debitore e per la continuazione dell’esercizio dell’impresa, anche i crediti derivanti da attività non negoziali degli organi preposti (purché connesse alla loro funzione) e i crediti risarcitori derivanti da fatti colposi degli stessi organi, oltre al loro compenso e alle prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

Altro intervento significativo riguarda l’articolo 13 del CCII in materia di indicatori della crisi. Il correttivo modifica la rubrica dell’articolo stesso, inserendo, accanto agli indicatori, anche gli indici della crisi, che così diventa “Indicatori e indici della crisi”. In effetti, l’articolo parla sia degli indicatori della crisi, intesi come squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, sia degli indici della crisi, ottenuti come rapporto tra due o più quantità.

Sempre nell’ambito dell’articolo 13 del CCII, il correttivo interviene sul comma 1 e sul comma 3. Il comma 1 è modificato per cercare di fare chiarezza sulle caratteristiche degli indici chiamati a segnalare l’eventuale crisi. In particolare, gli stessi dovranno dare evidenza della “non” sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e “dell’assenza” di prospettive di continuità aziendale. L’articolo modificato continua col precisare che sono indici significativi quelli che misurano la “non” sostenibilità degli oneri dell’indebitamento, come i flussi di cassa (…) e “l’inadeguatezza” dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi.

Il comma 3 dell’articolo 13 del CCII, in materia di possibile deroga all’applicazione degli indici elaborati dal Cndcec, nel richiedere l’intervento di una attestazione da parte di un professionista sull’idoneità dei diversi indici proposti, nella nuova versione specifica che la dichiarazione attestata produce effetti non solo per l’esercizio successivo (a cui si riferisce il bilancio a cui l’attestazione è allegata) ma “dall’esercizio successivo”, senza necessità quindi di un rinnovo annuale.

Il correttivo interviene anche sull’articolo 15 del CCII, relativo agli obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati.

In particolare, sono state rivisti i limiti dell’esposizione debitoria rilevante affinché i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle entrate, Inps e Agente della riscossione) intervengano con la segnalazione al debitore.

Per l’Agenzia delle Entrate il nuovo limite, oltre il quale scatta l’obbligo di segnalazione, è rappresentato da un debito scaduto e non versato a titolo di Iva superiore ai seguenti importi:

  • euro 100.000, se il volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000;
  • euro 500.000, se il volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000;
  • euro 1.000.000, se il volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore ad euro 10.000.000.

In materia di organismo di composizione della crisi di impresa, il correttivo interviene sull’articolo 17 del CCII, in particolare in materia di nomina e composizione del collegio dei tre esperti, a cura del referente dell’Ocri.

I tre esperti nominati devono essere di diversa estrazione: uno deve essere designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale competente; uno designato dal Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura; uno designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore scegliendo, come stabilito dal correttivo, tra tre nominativi indicati dallo stesso debitore al referente.

Il comma 2 dell’articolo 17 del CCII è stato modificato prevedendo che il referente, sentito il debitore, provveda alla designazione anche quando risulta impossibile individuare l’associazione rappresentativa del settore di riferimento.

Con il correttivo è infine inserito, all’interno del comma 5 dell’articolo 17 CCII, la specifica che vuole che il referente, quando riscontri inerzia o mancato adempimento di uno dei propri obblighi da parte di un membro del collegio degli esperti, lo segnali tempestivamente ai soggetti che hanno effettuato le designazioni, che provvederanno con la sostituzione dell’esperto inadempiente.