11 Gennaio 2024

Trattamento fiscale dei compensi e dei premi degli sportivi dilettanti

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’articolo 36, D.Lgs. 36/2021, introduce regole particolari in relazione al trattamento fiscale dei compensi e dei premi percepiti dai lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo. La distinzione tra “compensi” e “premi” trova il suo fondamento nella relazione illustrativa del decreto Correttivo della riforma dello sport, secondo cui:

  • per “compensi” si intendono quelli percepiti “in relazione all’attività svolta”, ossia quale remunerazione dell’attività sportiva resa nel corso della stagione o del periodo contrattuale;
  • per “premi” si intendono le somme erogate “al raggiungimento di risultati sportivi”, e come tale caratterizzati dall’eventualità.

Per quanto riguarda i compensi, l’articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021, dispone che “i compensi di lavoro sportivo nell’aera del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000. qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo”. Allo scopo di distinguere la “no tax area” fino ad euro 15.000 (cui concorre la sommatoria dei compensi percepiti anche da più soggetti) e la parte eccedente, il comma 6-bis, dello stesso articolo 36, D.Lgs. 36/2021, richiede al percipiente di rilasciare apposita autocertificazione al committente, attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche nel corso dell’anno solare. In questo modo, l’ente sportivo sarà in grado di stabilire se dovrà assoggettare o meno a ritenuta alla fonte la somma erogata.

È bene osservare che, il trattamento fiscale previsto dall’articolo 26, comma 6, D.Lgs. 36/2021, ivi compresa l’applicazione della no tax area di 15.000 euro, prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito percepito dal lavoratore sportivo dilettante (dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o lavoratore autonomo).

Per quanto riguarda i premi, gli stessi sono assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta del 20%, in quanto l’articolo 36, comma 6-quater, D.Lgs. 36/2021, stabilisce che “le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. In base a quest’ultima disposizione, la ritenuta a titolo d’imposta del 20% si applica anche ai premi percepiti in occasione di competizioni sportive, nelle quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea o su entrambe.

L’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta ai premi erogati ai lavoratori sportivi comporta che gli stessi non hanno natura retributiva, in quanto non sono percepiti in relazione all’attività svolta, ma al raggiungimento di risultati sportivi che, come tali, soffrono dell’alea tipica del risultato. Il beneficio derivante dall’esclusione della natura retributiva dei premi è duplice, in quanto non solo sono esclusi dalla base imponibile fiscale del soggetto beneficiario in quanto soggetti ad una ritenuta a titolo d’imposta, ma fruiscono di un’aliquota agevolata più bassa rispetto a quelle normalmente applicabili agli scaglioni di reddito (23% l’aliquota minima).

Va osservato che il regime di favore previsto per i premi percepiti dai lavorati sportivi dilettanti, soggetti alla ritenuta “secca” del 20%, è subordinato a due precise condizioni previste dallo stesso articolo 30, D.P.R. 600/1973:

  • il primo di carattere soggettivo, nel senso che il premio deve essere erogato da uno dei soggetti ivi indicati (CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, ecc.);
  • il secondo di carattere oggettivo, in quanto deve trattarsi di premi per risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali.

In relazione a tale ultimo requisito, devono escludersi, quindi, dall’ambito agevolativo in rassegna, i premi percepiti dai lavoratori sportivi per i risultati raggiunti con il proprio club di appartenenza, in quanto la norma prevede che i premi siano collegati alla qualifica di componenti delle squadre nazionali di disciplina.