11 Novembre 2021

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

di Francesca Dal Porto
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 18 D.L. 118/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24.08.2021, in vigore dal 25.08.2021, ha previsto una nuova procedura: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

Trattasi di un concordato liquidatorio al quale l’imprenditore può ricorrere nel caso in cui non si riesca a definire la composizione negoziata della crisi dell’impresa precedentemente avviata.

In particolare dopo che l’esperto, di cui all’articolo 2 D.L. 118/2021, nella sua relazione finale ha dichiarato che le trattative nell’ambito della composizione negoziata non sono andate a buon fine e che le soluzioni previste dall’articolo 11 D.L. 118/2021 non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale, una proposta di concordato per cessione dei beni.

La proposta deve essere presentata entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione finale da parte dell’esperto e deve essere corredata del piano di liquidazione e dei documenti indicati nell’articolo 161, comma 2, lett. a) b) c) e d) L.F..

L’imprenditore chiede l’omologazione della proposta mediante presentazione di un ricorso che è comunicato anche al PM e pubblicato dalla cancelleria del tribunale nel Registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito, a fini di pubblicità, trasparenza, tutela dei terzi di buona fede.

Il Tribunale, valutata la ritualità della proposta, è tenuto a nominare con decreto un ausiliario ai sensi dell’articolo 68 c.p.c., il quale deve fare pervenire l’accettazione dell’incarico entro tre giorni dalla comunicazione della propria nomina.

All’ausiliario si applica quanto previsto dagli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 D.Lgs. 159/2011, il cosiddetto “codice antimafia”: in particolare, il comma 4-bis dell’articolo 35 prevede un sistema di incompatibilità alla nomina di amministratore giudiziario (o di suo coadiutore) a seguito di legami di parentela o da rapporti di amicizia o di natura affettiva con magistrati addetti all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che conferisce l’incarico.

Il tribunale, con il medesimo decreto con cui nomina l’ausiliario, ordina che la proposta, unitamente al parere dell’ausiliario e alla relazione finale dell’esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, e fissa la data dell’udienza per l’omologazione.

I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all’omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata.

Il Tribunale, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, D.L. 118/2021, dopo un’eventuale istruttoria, verificata la regolarità del contraddittorio, del procedimento, il rispetto delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, omologa il concordato nel caso in cui la proposta così come formulata non arrechi pregiudizio ai creditori e assicuri un’utilità a ciascun creditore.

Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto è quindi pubblicato e comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell’articolo 183 L.F..

Il decreto della Corte d’appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

Ai sensi del comma 8 sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 173 (Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura), 184 (Effetti del concordato per i creditori), 185 (Esecuzione del concordato), 186 (Risoluzione e annullamento del concordato) e 236 (reati fallimentari nei casi di concordato preventivo, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari,  convenzione di moratoria e amministrazione controllata) della L.F., sostituendo alla figura del commissario giudiziale quella dell’ausiliario.

È infine previsto che, ai fini di cui all’articolo 173, comma 1, L.F. (revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione di fallimento) il decreto di cui al comma 4 dell’articolo 18 equivalga all’ammissione al concordato.

È evidente perché tale nuovo istituto sia definito “semplificato” rispetto al concordato liquidatorio disciplinato nella legge fallimentare (articoli 160 e ss. L.F.).

La nuova procedura non prevede la sottoposizione della proposta al voto del ceto creditorio (che potrà comunque proporre opposizione all’omologazione), non richiede la soddisfazione minima di una percentuale per i creditori chirografari, è sufficiente che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori, rispetto all’alternativa fallimentare, e che assicuri una utilità a ciascun creditore.

La semplificazione deriva anche dal fatto che non è richiesto all’ausiliario nominato, a differenza di quanto previsto per il commissario giudiziale, un controllo sulla veridicità dei dati contabili né un giudizio di fattibilità, così come richiesto invece nella relazione di cui all’articolo 172 L.F..

L’ausiliario non è chiamato ad esprimersi neanche in ordine alle cause della crisi, alla condotta dell’amministrazione e pare non dover redigere neanche un inventario dei beni del debitore.

Anche il tribunale ha un ruolo diverso rispetto alla procedura di concordato liquidatorio prevista nella L.F.:

  • ricevuto il ricorso, con decreto nomina l’ausiliario, ordina che la proposta sia comunicata ai creditori e fissa la data di udienza per l’omologazione;
  • con decreto motivato omologa il concordato, dopo un’eventuale istruttoria, verificata la regolarità del contraddittorio, del procedimento, il rispetto delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione e che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori e assicuri un’utilità a ciascun creditore.

Infine, la semplificazione dipende anche dalla documentazione da depositare insieme alla proposta: non è richiesta la redazione del piano di cui all’articolo 161, comma 2, lettera e), L.F. né la relazione del professionista, designato dal debitore, ex articolo 161, comma 3, L.F..