17 Novembre 2015

I modelli Intrastat per le lavorazioni di beni

di Marco Peirolo
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Dal 2010, le prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali sono territorialmente rilevanti nel Paese di stabilimento del committente, soggetto passivo Iva, in base alla regola generale prevista, per i rapporti “B2B”, dall’articolo 7-ter, primo comma, lett. a), D.P.R. 633/1972.

In considerazione della loro natura “generica”, per tali prestazioni è previsto l’obbligo di presentazione dei modelli Intra 1-quater e Intra 2-quater, rispettivamente per i servizi resi e i servizi ricevuti.

La movimentazione intracomunitaria dei beni a scopo di lavorazione deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi ai soli fini statistici da parte degli operatori tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile. In particolare:

  • per le spedizioni, nella colonna 5 (natura della transazione) del modello Intra 1-bis occorre indicare il codice 4, che identifica le “operazioni in vista di una lavorazione per conto terzi”;
  • per gli arrivi, nella colonna 6 (natura della transazione) del modello Intra 2-bis occorre indicare il codice 5, che identifica le “operazioni successive ad una lavorazione per conto terzi”.

Restano esclusi dalla rilevazione statistica i beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi sostituiti. L’esonero è previsto dall’Allegato XI alla determinazione dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli n. 18978/2015, ove si precisa che la riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria e che l’obiettivo dell’operazione è semplicemente quello di mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di ricostruzione o di miglioria, ma non la modifica della natura dei beni.

La movimentazione dei beni a scopo di lavorazione dà luogo alla compilazione ai fini fiscali degli elenchi riepilogativi, quando l’operazione sia qualificabile come una cessione di beni con prestazione accessoria. Tale situazione ricorre, per esempio, in presenza di un contratto di cessione o di acquisto, caratterizzato da una movimentazione di beni di scarso valore inviati dall’acquirente/committente affinché il cedente/prestatore li utilizzi nella fase di adattamento, assiemaggio, assemblaggio o montaggio per la realizzazione del prodotto finito fornito all’acquirente/committente. In tale ipotesi, infatti, la classificazione giuridica dell’operazione non può essere cambiata, essendo evidente, avuto riguardo all’oggetto della medesima, la prevalenza della materia ceduta sull’opera prestata dal cedente (C.M. n. 145/E/1998, § 3).

Nella successiva Risoluzione n. 272/2007, l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente precisato che, al fine di distinguere in concreto se una determinata operazione rientri nel concetto di cessione ovvero di prestazione, occorre fare riferimento a diversi criteri, tra cui assume particolare rilevanza la volontà delle parti e che costituisce una prestazione di servizi l’operazione caratterizzata da un apporto di valore al prodotto finito costituito per il 25% dal valore delle parti grezze fornite dal cliente e per il 75% dal valore aggiunto del prestatore (30% relativo alle parti e componenti e 45% relativo alla lavorazione).

Indipendentemente dall’obbligo di compilazione della parte fiscale o statistica degli elenchi riepilogativi, le movimentazioni intracomunitarie di beni a titolo non traslativo della proprietà – comprese, pertanto, quelle aventi per oggetto i beni da lavorare o i beni lavorati – devono essere annotate nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 50, comma 5, D.L. 331/1993. Lo stesso obbligo va osservato anche nelle ipotesi, precedentemente esposte, in cui l’operazione sia qualificabile come una cessione di beni con prestazione accessoria.

In merito alla compilazione dei modelli Intra 1-bis e Intra 2-bis, l’articolo 6, quarto comma, D.M. 22 febbraio 2010 prevede che i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna e al modo di trasporto sono obbligatori solo per i soggetti che, nell’anno precedente, hanno realizzato (o che presumono di realizzare nell’anno in corso in caso di inizio dell’attività) un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore a 20.000.000 euro. Si ricorda che nel calcolo del volume delle spedizioni e degli arrivi rilevano non soltanto le cessioni e gli acquisti intracomunitari, ma – come precisato dalla C.M. 60/D/1999 – tutti gli scambi intracomunitari di beni rilevanti ai fini dell’applicazione del Reg. UE n. 3330/1991 (ora Reg. UE n. 638/2004). Di conseguenza, vanno computate le spedizioni e gli arrivi a titolo non traslativo della proprietà, comprese quindi le lavorazioni, mentre restano esclusi i movimenti non soggetti alla rilevazione statistica (es. beni destinati ad essere riparati e restituiti in seguito alla riparazione, merci destinate ad un uso temporaneo o restituite dopo tale uso).

L’esonero in esame, tuttavia, non opera per il dato relativo al valore statistico se l’operatore economico è un soggetto mensile tenuto a presentare gli elenchi riepilogativi per la sola parte statistica. Nell’ipotesi delle lavorazioni, pertanto, la colonna “valore statistico” deve essere compilata anche se il valore delle spedizioni o degli arrivi è inferiore a 20.000.000 euro.