21 Giugno 2016

I contributi alla Gestione separata INPS nel quadro RR di Unico 2016

di Luca Mambrin
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Come già chiarito in un precedente articolo, la sezione II del quadro RR  deve essere compilata dai contribuenti titolari di partita Iva che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del Tuir, e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata ai sensi dell’ articolo 2, comma 26,della L. 335/1995 in quanto  privi di altra copertura previdenziale; non sono infatti tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’Inps e alla compilazione del quadro RR, i professionisti già assicurati ad altre casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse, e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano assoggettati, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative. Le istruzioni alla compilazione del quadro RR del modello Unico PF precisano poi che sono altresì obbligati al versamento alla gestione separata anche coloro che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti e regolamenti.

La base imponibile su cui calcolare la contribuzione è data dal reddito imponibile calcolato a fini Irpef relativo all’anno cui la contribuzione si riferisce.

In particolare per l’anno 2015:

  • il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di euro 100.324,00 (reddito imponibile massimo);
  • le aliquote da applicare sul reddito professionale sono: 23,5% per i professionisti già coperti per l’anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità) e 27,72% per i professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria.

Per quanto riguarda la struttura della sezione II del quadro RR, sono state inserite due nuove colonne (la colonna 5 e la colonna 6) per separare il credito dell’anno 2014, indicato nella colonna 3 e nella colonna 4 per la parte utilizzata in compensazione, ed il credito sorto in anni precedenti al 2014 (da indicare nella colonna 5 e nella colonna 6 per la parte utilizzata in compensazione) dato che tale credito può essere solo chiesto a rimborso o utilizzato in autoconguaglio.

Anche quest’ anno è necessario indicare nelle colonne 1, 3, 5, 7, 9 del rigo RR5 i codici che contraddistinguono il reddito percepito, ovvero:

  • “1”reddito da lavoro autonomo: in questo campo devono essere riportati tutti i redditi da lavoro autonomo determinati nel quadro RE – RH e/o LM (sezione I e II);
  • “2”amministratori locali di cui all’articolo 1 del D.M. 25 maggio 2001 per i quali sono stati dagli enti competenti versati i contributi alla Gestione separata come quote forfetarie. I redditi denunciati con i flussi Emens concorrono alla formazione del massimale annuo e non devono essere superiori a euro 15.548,00; per i mandati inferiori all’anno la somma deve essere rapportata a mese;
  • “3”parasubordinati, quindi i redditi soggetti al contributo della Gestione separata di cui all’articolo 50, comma 1, lett. c-bis) del Tuir; le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (associati in partecipazione articolo 53 comma 2 lett. c)); i redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui articolo 67, comma 1, lett. l), del Tuir quali lavoro autonomo occasionale.
  • “4” – redditi che non sono base imponibile fiscale ma sui quali c’è obbligo contributivo previdenziale alla Gestione separata (assegno di ricerca, dottorato di ricerca borsa di studio, compensi per i medici in formazione specialistica);
  • “5” – il reddito da lavoro autonomo indicato nel quadro RE/RH o LM sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale (Gestione commercio, o Inarcassa ecc).

I redditi contraddistinti dai codici da 1 a 4 sono soggetti alla contribuzione alla Gestione separata e concorrono alla formazione del massimale annuo, mentre i redditi indicati con il codice 5 non devono essere assoggettati alla Gestione separata e non concorrono alla formazione del massimale annuo.

Per la corretta determinazione del reddito imponibile da assoggettare a contribuzione da indicare alla colonna 11 del rigo RR5 è necessario quindi individuare e classificare con il corretto codice i redditi già assoggettati a contribuzione nei confronti della Gestione separata ovvero quei redditi già assoggettati ad altre casse previdenziali e che non concorrono alla formazione del massimale.

Si ipotizzi ad esempio che un contribuente (pensionato) abbia conseguito nell’anno 2015 (oltre al reddito da pensione) un reddito da attività professionale pari ad euro 20.000 e un reddito da collaborazione a progetto pari ad euro 85.000.

La sezione II del quadro RR dovrà essere così compilata.

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Il reddito imponibile sul quale deve essere calcolato il contributo sarà pari ad euro 15.324, dato che su euro 85.000 (collaborazione a progetto) sono già stati versati i contributi alla Gestione separata, mentre i contributi sul reddito professionale saranno dovuti solo fino al raggiungimento del massimale annuo (euro 100.324).

Attenzione infine alla gestione dei crediti, poiché si dovrà separare il credito dell’anno precedente, relativo quindi al 2014, dal credito di anni precedenti al 2014.

Si veda il seguente esempio.

Un consulente informatico (anche pensionato) ha conseguito nell’anno 2015 un reddito professionale pari ad euro 6.176, ed ha versato acconti per l’anno 2015 per complessivi euro 3.008. Inoltre ha utilizzato in parte in compensazione un credito dell’anno 2013 (euro 250 su un credito complessivo pari ad euro 500).

La sezione II del quadro RR dovrà essere così compilata.

sez2.png

 

 

Il credito relativo all’anno 2015 (euro 1.557), pari alla differenza tra il contributo dovuto (euro 1.451) e gli acconti versati (euro 3.008) verrà riportato nella colonna 8, in quanto destinato alla compensazione, mentre la differenza tra il credito relativo all’anno 2013, pari a euro 500 e indicato in colonna 5, e quanto utilizzato in compensazione, pari ad euro 250 e indicato in colonna 6, può essere solo chiesta a rimborso e indicata in colonna 7 (come nell’esempio) o utilizzata in autoconguaglio (senza quindi compilare alcuna colonna nel modello).