29 Settembre 2023

Fondo perduto per le spese superbonus al 90% per il 2023: si parte

di Silvio Rivetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Allo scopo di sostenere i contribuenti dai redditi più modesti, coinvolti negli interventi edilizi ricadenti nel superbonus e in difficoltà a pagare l’importo dei lavori da realizzarsi sull’abitazione principale, laddove agevolati non più mediante l’aliquota piena di detrazione del 110%, ma con l’aliquota ridotta del 90% a partire dall’1.1.2023 – e dunque in difficoltà a pagare il 10% di differenziale, rimanente a carico dei contribuenti stessi – il D.L. 176/2022, cd. Aiuti-quater, ha previsto al suo articolo 9, comma 3, con riguardo alle spese sostenute nel corso dell’anno 2023, dei contributi a fondo perduto da erogarsi fino alla concorrenza dello stanziamento previsto di 20.000.000 euro.

Tale contributo – che la norma espressamente qualifica come non concorrente alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi dei percipienti – sarà erogato dall’Agenzia delle entrate secondo i criteri e le modalità del Decreto MEF 31.7.2023, che subordina l’accesso al contributo al preventivo invio dell’apposito modello e al rispetto delle modalità operative e dei termini prescritti con il provvedimento direttoriale n. 332648/2023.

Secondo l’impianto normativo disciplinante la casistica, la facoltà di accedere al contributo pubblico è riservata alle sole persone fisiche private (che operano come tali) le quali, nell’anno 2022, hanno avuto un reddito di riferimento, calcolato sulla base dei criteri di cui all’articolo 119, comma 8-bis1, D.L. 34/2020, non superiore a euro 15.000; purché titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’immobile abitativo adibito ad abitazione principale, condominiale o unifamiliare, oggetto di interventi edilizi ammessi alla detrazione superbonus.

In tema è utile ricordare che, ai sensi del citato comma 8-bis.1, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente  quello  di  sostenimento della spesa, dal contribuente,  dal  coniuge  o dal soggetto legato da unione civile o convivente (se  presente  nel  suo nucleo familiare), nonché dai familiari diversi presenti nel detto nucleo familiare, per un coefficiente determinato  secondo  la Tabella 1-bis allegata al decreto Aiuti-quater, variabile in base alla numerosità del nucleo familiare stesso.

Quanto al massimale di spesa a cui il contributo va parametrato, per l’articolo 3 Decreto MEF 31.7.2023, questo è pari a euro 96.000 per intervento, rilevando ovviamente le spese sostenute direttamente dal richiedente, o a lui imputate in caso di interventi condominiali, anche se oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura. Laddove, poi, a tale spesa abbiano partecipato più soggetti, contitolari di quote dei diritti di proprietà o di godimento, il massimale sarà ridotto per ognuno di essi in rapporto alla rispettiva quota di spesa. Ai fini del contributo, assumeranno rilievo i soli pagamenti delle spese edilizie effettuati mediante bonifici dedicati, eseguiti tra l’1.1.2023 e il 31.10.2023, come previsto dal comma 3 del citato articolo 3.

La richiesta di contributo dev’essere presentata all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 4 del D.M. MEF, entro il prossimo 31.10.2023 avvalendosi dell’apposita piattaforma web, direttamente o mediante un intermediario abilitato. Il Provvedimento direttoriale n. 332648/2023 specifica che il dies a quo per la presentazione dell’istanza è il 2.10.2023.

L’accesso all’agevolazione è subordinato alla preventiva trasmissione dell’apposito modello di richiesta, in cui dovrà essere riportata:

  • la dichiarazione del contribuente di essere in possesso dei requisiti soggettivi e reddituali richiesti per l’erogazione del contributo;
  • l’indicazione del codice fiscale del richiedente (o di quello del de cuius, se il richiedente è l’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile)
  • l’indicazione dell’iban del conto corrente bancario o postale del richiedente, intestato o cointestato, su cui saranno accreditati gli importi spettanti.

È da notare che la misura del contributo spettante al singolo richiedente – che comunque non potrà mai eccedere euro 9.600, ossia il 10% del massimale di Euro 96.000 – potrà essere determinata dall’Agenzia delle entrate solo una volta verificato il rapporto tra:

  • le risorse stanziate, pari a euro 20.000.000 e;
  • l’ammontare totale dei contributi richiesti.

Qualora tale misura dovesse spettare in percentuale, quest’ultima, da calcolarsi nel rispetto delle regole predeterminate dall’articolo 4 Decreto MEF 31.7.2023, sarà resa nota con ulteriore e apposito provvedimento direttoriale, da emanarsi entro il 30.11.2023.