17 Maggio 2024

Oneri detraibili solo se pagati con modalità tracciata

di Stefano Rossetti
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La scheda di FISCOPRATICO

Dall’anno d’imposta 2020, la maggior parte degli oneri (escluse le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale), può essere portata in detrazione solo se il pagamento avviene con modalità tracciata (articolo 1, comma 679, Legge bilancio 2020).

In particolare, il pagamento deve avvenire mediante versamento bancario o postale, ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 241/1997, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di pagamento”.

Per “altri sistemi di pagamento”, ad avviso dell’Agenzia delle entrate (circolare n. 14/E/2023), devono intendersi gli strumenti che garantiscano la tracciabilità e l’identificazione dell’autore del pagamento al fine di facilitare gli eventuali controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.

A titolo meramente esemplificativo, si tratta dei pagamenti effettuati tramite un Istituto di moneta elettronica autorizzato mediante applicazione via smartphone che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. Tale sistema di pagamento può, infatti, essere definito “tracciabile”, essendo collegato a conti correnti bancari che individuano univocamente sia i soggetti che prelevano il denaro sia i soggetti a cui il denaro viene accreditato.

La prova dell’avvenuto pagamento tracciato può avvenire (circolare n. 14/E/2023):

  • mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio;
  • mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). L’estratto conto, in particolare, costituisce una possibile prova del sistema di pagamento “tracciabile”, opzionale, residuale e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”;
  • in caso di pagamento con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati, il contribuente deve esibire il documento fiscale che attesti l’onere sostenuto e la documentazione che attesti che il pagamento è avvenuto per il tramite delle predette applicazioni che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui si sta effettuando l’operazione. Nei casi in cui il contribuente non ha la possibilità di dare con altro mezzo prova del pagamento, può esibire l’estratto del conto corrente della banca a cui il predetto istituto si è collegato, se riporta tutte le informazioni circa il beneficiario del pagamento e, nel caso da tale documento non si evincano tutte le informazioni necessarie, anche la copia delle ricevute dei pagamenti presenti nell’applicazione.

Occorre sottolineare, però, che il requisito richiesto dalla norma, circa la tracciabilità dei pagamenti, non modifica i presupposti stabiliti dall’articolo 15, Tuir, e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri dall’Irpef come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi.

In sostanza, l’onere può essere portato in detrazione solo dal contribuente che sostiene la spesa e dunque rimane inciso del costo.

Sul punto l’Amministrazione finanziaria (circolare n. 14/E/2023) ritiene che “l’onere possa considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento, infatti, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento tracciabili intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa”.

L’Amministrazione finanziaria, nella circolare sopra citata, propone i seguenti esempi:

  • il contribuente utilizza la carta di debito o di credito intestata al figlio per pagare le spese detraibili riferite a sé stesso: il contribuente non perde il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa, ovvero sé stesso. Tale circostanza può essere supportata anche dalla dichiarazione del contribuente che riferisce di aver rimborsato al figlio, in contanti, la spesa sostenuta;
  • Il contribuente utilizza la propria carta di credito per pagare le spese detraibili riferite al coniuge: il contribuente non perde il diritto alla detrazione, purché tale onere sia effettivamente sostenuto dal soggetto intestatario del documento di spesa, ovvero sé stesso. Tale circostanza può essere, ad esempio, supportata dalla cointestazione del conto corrente sul quale è emessa la carta di credito.

In ogni caso, occorre assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.