2 Febbraio 2022

Dopo l’infruttuosa messa in mora l’Agenzia va condannata a pagare le spese

di Angelo Ginex
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In tema di processo tributario, l’amministrazione finanziaria deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’articolo 15 D.Lgs. 546/1992, qualora proceda alla trasmissione dell’ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate dal contribuente e al relativo rimborso, soltanto dopo la infruttuosa formale messa in mora e conseguente attivazione del giudizio di ottemperanza, sebbene prima del deposito del ricorso stesso.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2963 depositata ieri 1° febbraio, in conformità al consolidato orientamento in materia di condanna al pagamento delle spese processuali (cfr., Cass. Ord. n. 16470/2018; Cass. n. 6279/2012).

La fattispecie in esame trae origine dalla notifica di una cartella di pagamento relativa all’Irap, che veniva annullata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio. Il contribuente proponeva giudizio di ottemperanza di tale sentenza, al fine di ottenere il rimborso delle imposte indebitamente versate. Nelle more di tale giudizio, l’Agenzia delle Entrate provvedeva al rimborso, pagando anche i relativi interessi. Così la suddetta CTR dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese di giudizio.

Avverso tale decisione proponeva ricorso in Cassazione il contribuente, lamentando, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in quanto la CTR del Lazio avrebbe errato nel disporre la compensazione delle spese di lite.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata tale doglianza, evidenziando come risultasse pacifico che l’amministrazione finanziaria si era resa inadempiente all’obbligo restitutorio in favore del contribuente delle somme indebitamente versate da quest’ultimo a titolo di Irap. Infatti, solo nel corso del giudizio di ottemperanza, essa aveva provveduto a rimborsare il contribuente, sicché non vi era alcun dubbio che sussistesse una soccombenza virtuale dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò detto, i giudici di legittimità hanno rammentato che, nel processo tributario, la disciplina sulle spese di lite è contenuta nell’articolo 15 D.lgs. 546/1992, secondo cui le spese di giudizio possono essere compensate qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

Al riguardo, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha precisato che le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione e in presenza delle quali – o in alternativa alle quali – il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa (cfr., Cass. Ord. n. 26987/2011) e comunque devono essere indicate specificamente (cfr., Cass. Ord. n. 15413/2011; Cass. Sent. n. 21521/2010) e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo (cfr., Cass. Ord. n. 16518/2019).

Nel caso di specie, invece, il giudice di appello aveva ritenuto opportuno compensare le spese del giudizio di ottemperanza, valorizzando il comportamento dell’Agenzia che: «già prima del deposito del ricorso aveva trasmesso al concessionario della Riscossione l’ordine di sgravio delle imposte indebitamente pagate e si è fattivamente attivata affinché il contribuente ricevesse in tempi brevi rimborso che ha riguardato altre partite creditorie sospese con l’Agenzia delle Entrate».

Tale circostanza, così come rilevato dalla Suprema Corte, può rilevare esclusivamente ai fini dell’esclusione della condanna per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c., ma non è assolutamente idonea ad evitare la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite.

D’altronde, nella specie, il pagamento è avvenuto soltanto dopo che è stato promosso il giudizio di ottemperanza, a seguito della infruttuosa formale messa in mora, per cui non può ravvisarsi alcuna forma di soccombenza reciproca, né sussiste alcuna valida ragione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza di cui agli articoli 91 c.p.c. e 15 D.lgs 546/1992.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, il ricorso del contribuente è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.