5 Giugno 2018

I diritti dei contribuenti

di EVOLUTION
Scarica in PDF
I diritti dei contribuenti vengono tutelati dallo Statuto dei diritti del contribuente, previsto dalla Legge 212/2000. Tale Statuto rappresenta una raccolta organica di disposizioni tese a regolare in modo equilibrato e trasparente il rapporto tra fisco e contribuente.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Accertamento”, una apposita Scheda di studio.
Il presente contributo analizza le disposizioni previste dallo Statuto del contribuente in merito all’informativa che deve essere riconosciuta al contribuente in relazione ai diritti e doveri riconosciutigli.

Lo Statuto dei diritti del contribuente, all’articolo 12, si sofferma su quelle che sono le tutele riconosciute al contribuente in sede di verifica fiscale. Questo perché è fondamentale per il contribuente conoscere:

  • in che modo avviene la verifica;
  • le ragioni e l’oggetto della verifica;
  • il luogo di esame della documentazione;
  • la redazione dei verbali e le osservazioni;
  • la durata della verifica;
  • la possibilità di presentare istanza al Garante;
  • la facoltà di presentare le memorie difensive e l’accertamento “anticipato”.

Rispetto a come deve avvenire la verifica fiscale, lo Statuto del contribuente prevede che tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali siano effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Questo per affermare che la presenza fisica dei verificatori è tollerata solo laddove finalizzata a svolgere riscontri e controlli non possibili se non in quel modo.

Le “effettive esigenze” devono essere fatte risultare nel verbale di verifica del primo giorno.

Inoltre, sempre in merito agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche fiscali è importante che vengano svolte durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

Affinché non siano lesi i diritti del contribuente, lo Statuto prevede che, qualora vengano effettuati controlli da parte di diverse autorità amministrative, questi dovranno essere svolti in via unificata, in modo da arrecare il minor danno possibile all’attività. Qualora si ritenesse necessario l’intervento di differenti soggetti, gli accessi saranno svolti nell’osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione.

Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

In riferimento all’oggetto della verifica, si individuano:

  • verifiche generali, ai fini delle imposte dirette o di altra imposta;
  • verifiche parziali, relative, ad esempio, al controllo del magazzino, agli adempimenti Intrastat, ecc.;
  • verifiche specifiche, attinenti un singolo atto o specifica operazione.

Per quanto riguarda il luogo fisico in cui avviene l’esame della documentazione è possibile, su richiesta del contribuente, che si compia nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

La richiesta è una mera “facoltà” a favore del contribuente, fermo restando il fatto che, anche in assenza di richiesta, la verifica può essere comunque proseguita presso l’ufficio accertatore.

Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista deve darsi atto nel verbale delle operazioni di verifica, in virtù del fatto che ad ogni accesso deve essere redatto un apposito verbale e dallo stesso devono risultare le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute.

La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni. Il periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo periodo, così come l’eventuale proroga ivi prevista, non può essere superiore a quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre, in tutti i casi in cui la verifica sia svolta presso la sede di imprese in contabilità semplificata e lavoratori autonomi. In entrambi i casi, ai fini del computo dei giorni lavorativi, devono essere considerati i giorni di effettiva presenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente.

Qualora il contribuente dovesse ritenere che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall’articolo 13.

A seguito del rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

FISCOPRATICO