9 Marzo 2022

Contributi: l’impugnazione del ruolo per vizi di merito va proposta contro l’Inps

di Angelo Ginex
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Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7514, depositata ieri 8 marzo, hanno sancito importanti principi in tema di opposizione a cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali.

La vicenda in esame trae origine dalla proposizione di una “impugnazione al buio”, ovvero di un ricorso con il quale il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza, per mezzo di un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione, di un’iscrizione per crediti previdenziali portati da cartelle di pagamento mai notificate.  In particolare, questi agiva in giudizio nei confronti del solo agente della riscossione e chiedeva di accertare l’infondatezza della pretesa creditoria, essendo mancata la notifica delle cartelle, e comunque l’intervenuta prescrizione della stessa per decorso del termine di prescrizione quinquennale.

Il Tribunale adito, nella contumacia dell’agente della riscossione, dichiarava i crediti inesigibili, in parte perché estinti per prescrizione e in parte per omessa notifica delle cartelle. L’agente della riscossione proponeva appello, lamentando la violazione del contraddittorio in quanto il ricorrente, pur avendo contestato il merito della pretesa contributiva, aveva omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito.

Così, la Corte d’Appello dichiarava la nullità del giudizio di primo grado per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps, rimettendo la causa dinanzi al primo giudice. Inoltre, questa rilevava che, quando viene proposta un’opposizione a ruolo riguardante il merito della pretesa impositiva, la legittimazione spetta al titolare del credito. Da ultimo, precisava che nella specie ricorre un’ipotesi di litisconsorzio non rilevato dal giudice di primo grado.

Pertanto, il contribuente proponeva ricorso in Cassazione denunciando la violazione di legge in relazione all’articolo 100 c.p.c. e all’articolo 19 D.Lgs. 112/1999, in quanto il giudice di appello avrebbe errato nel non riconoscere la legittimazione esclusiva dell’agente della riscossione con riferimento agli atti successivi alla formazione del ruolo e alla prescrizione maturata successivamente alla trasmissione a ruolo.

Ebbene, la Corte di Cassazione, precisato che l’opposizione all’esecuzione ha natura di azione di accertamento negativo del credito, con ordinanza interlocutoria ha sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite al fine di individuare i soggetti legittimati a contraddire in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva, verificando altresì l’eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e soggetto esattore.

Innanzitutto, le Sezioni Unite hanno osservato che le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore e agente della riscossione, in forza della disposizione contenuta nell’articolo 39 D.lgs. 112/1999, offerte dalla giurisprudenza tributaria, non risultano applicabili alle fattispecie come quelle in esame. E ciò sulla base della considerazione per la quale il citato decreto, come già rilevato dalle stesse Sezioni Unite, è rivolto principalmente alla riscossione dei tributi.

Con specifico riferimento al processo di opposizione all’iscrizione a ruolo di crediti previdenziali, invece, così come evidenziato dalle Sezioni Unite, sulla base delle modifiche intervenute all’articolo 24 D.Lgs. 46/1999, la legittimazione spetta all’ente impositore e, inoltre, deve escludersi che tale disposizione sia stata implicitamente superata dal citato articolo 39.

Quindi le Sezioni Unite, a composizione del contrasto esistente in materia previdenziale, hanno affermato che nel caso delle opposizioni a cartella di pagamento relativa a contributi previdenziali e delle opposizioni concernenti l’accertamento negativo del debito per fatti successivi all’iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall’attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta all’ente impositore ai sensi dell’articolo 24 D.Lgs. 46/1999.

Per quanto concerne poi la ricorrenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, le Sezioni Unite hanno escluso tale ipotesi sottolineando che nel caso delle opposizioni indicate, non ricorre l’esigenza perseguita dall’istituto del litisconsorzio necessario, ovvero tutelare l’integrità del contraddittorio ed evitare una sentenza inutile in quanto inidonea a definire il rapporto tra le parti in giudizio.

E ciò per il fatto che l’eventuale annullamento della cartella di pagamento per vizi sostanziali, produce comunque effetti “ultra partes” verso l’esattore, in quanto soggetto incaricato dal creditore e autorizzato a ricevere il pagamento ex articolo 1188 cod.civ. Quindi, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la necessità della partecipazione dell’agente della riscossione al giudizio.

Sulla base di quanto sopra, pertanto, la Corte di Cassazione ha cassato senza rinvio la pronuncia impugnata, dal momento che la causa non poteva essere proposta, essendo stata constata la carenza di legittimazione a contraddire in capo all’agente della riscossione convenuto in giudizio.