22 Maggio 2017

Compensazioni F24: dal 01/06 controlli sull’utilizzo canali telematici

di EVOLUTION
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La Manovra correttiva ha recentemente introdotto nuove regole sulla compensazione delle imposte con modello F24 e l’obbligo di apporre il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di importi superiori a 5.000 euro.
Al fine di approfondire le diverse novità della materia in esame, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo tratta le modalità operative della compensazione in F24 alla luce delle modifiche normative e delle prime indicazioni “ufficiose” in materia.

Con il D.L. 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”) il Legislatore ha apportato rilevanti novità alle modalità di utilizzo dei crediti in compensazione.

In particolare, è stato previsto, per i soggetti titolari di partita Iva, l’obbligo di utilizzare, per la compensazione “orizzontale” in F24 (a prescindere dal relativo importo), i canali telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico).

L’obbligo, oltre che per l’Iva, è stato esteso anche ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive, all’Irap nonché ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

È stata, quindi, soppressa la soglia dei 5.000 euro annui, oltre la quale scattava l’obbligo di utilizzare, ai fini della compensazione in F24, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).

Pertanto, anche per una sola compensazione di modesto importo – ossia anche sotto i 5.000 euro – scatta l’obbligo di utilizzare la procedura Entratel o Fisconline.

Resta fermo che, come precisato dalle circolari AdE 10/E/2014 e 28/E/2014, per la compensazione dei crediti tributari “diversi” dall’Iva non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi (con apposizione del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa). Tali crediti sono utilizzabili in compensazione dal primo giorno dell’anno successivo a quello della loro maturazione.

Per i crediti Iva di importo superiore ai 5.000 euro, invece, la disposizione prevede che la compensazione possa essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Decorrenza nuove disposizioni

Con la risoluzione 57/E/2017 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche”, il controllo sull’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del prossimo 1° giugno.

Con tale affermazione l’Agenzia lascia intendere che se il contribuente, prima del 01/06/2017, compensa con un canale “diverso” rispetto a quelli messi a disposizione dalle Entrate, non dovrebbe incorrere in sanzione. Un tale comportamento da parte del Fisco sarebbe auspicabile, attese le difficoltà operative determinate dalle nuove modalità di pagamento, nonché in ossequio a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente. In tal senso, larticolo 3 della L. 212/2000 prevede, relativamente ai tributi periodici, che:

  • le modifiche introdotte si applichino solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono;
  • in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore.

Crediti da 730 e bonus 80 euro senza F24 telematico

A margine del “15° Forum lavoro”, organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che saranno esclusi dall’obbligo di presentazione del modello F24 telematico:

  • sia il bonus “80 euro”,
  • che i crediti rimborsati dai sostituti d’imposta a seguito di liquidazione del modello 730.

Quindi, solo per queste tipologie di crediti pare che si possa continuare ad utilizzare il canale dell’home banking. L’Agenzia, annunciando tale esclusione, ha accolto le indicazioni fornite dalla stessa Fondazione studi con la circolare 4/E/2017.

Nel corso del suddetto forum, poi, è stato anticipato che sarà emanato a breve un provvedimento che indichi i crediti (e quindi i relativi codici tributo) che comportano l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici. Ulteriore precisazione di rilievo è quella riguardante le conseguenze del mancato utilizzo dei servizi delle Entrate per gli F24 con compensazioni; in tal caso, i contribuenti possono incorrere nel blocco della compensazione o nel mancato riconoscimento della compensazione.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Unico 2017: Unico persone fisiche e società di capitali