26 Ottobre 2023

Colonnine di ricarica in Redditi SC 2023

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle colonnine di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, sono riportate nel quadro RS, al rigo RS420, del modello Redditi SC 2023.

L’articolo 16-ter, D.L. 63/2013, riconosce una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dall’1.3.2019 al 31.12.2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 % delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali, di cui agli articoli 1117 e 1117-bis cod. civ. La disciplina applicativa della disposizione è stata dettata dal Decreto Mise 20.3.2019.

Per le spese sostenute nel 2021 dovrà essere indicata la seconda quota annuale ammessa in detrazione dall’imposta.

Una detrazione analoga è prevista anche dall’articolo 119, comma 8, D.L. 34/2020, ma nella maggiore misura del 110 %, e riguarda le spese documentate e rimaste a carico del contribuente dall’1.7.2020, a condizione che l’installazione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi c.d. trainanti, previsti dall’articolo 119, comma 1, D.L. 34/2020. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in quattro quote annuali (per le spese sostenute dal 2022), ovvero in cinque quote annuali di pari importo e spetta per gli interventi effettuati, ad esempio, dai condomini, ai sensi dell’articolo 119, comma 9, D.L. 34/2020.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lett. d), L. 234/2021, la detrazione spetta nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis;
  • euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine;
  • euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine.

L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare. Per gli interventi effettuati dai condomini, la detrazione spetta nella misura del 110 % per le spese sostenute entro il 31.12.2022 ed a scalare negli anni successivi.

Nel modello Redditi SC 2023, nel rigo RS420 va indicato:

  • in colonna 1, l’anno in cui sono sostenute le spese;
  • in colonna 2,
  1. il codice 1, nel caso di spesa sostenuta dall’1.3.2019 al 31.12.2021 per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 50 %, nel limite massimo di 3.000 euro;
  2. il codice 2, nel caso di spesa sostenuta per interventi di cui al codice 1 per cui spetta la detrazione nella misura del 110 %, nel limite massimo di 3.000 euro;
  3. il codice 3, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 % (ovvero anche del 90 % dal 2023), nel limite di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  4. il codice 4, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 % (ovvero anche del 90 % dal 2023), nel limite di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
  5. il codice 5, nel caso di spesa sostenuta per interventi per cui spetta la detrazione nella misura del 110 % (ovvero anche del 90 % dal 2023), nel limite di euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine;
  • in colonna 2A, l’aliquota del 50%, del 90% o del 110%;
  • in colonna 3, l’importo della spesa sostenuta, nei limiti massimi previsti;
  • in colonna 4, la detrazione spettante, calcolata applicando l’aliquota di colonna 2A all’importo di colonna 3;
  • in colonna 5, il numero della rata di cui si beneficia per il presente periodo d’imposta;
  • in colonna 6, l’importo della rata che si determina dividendo l’ammontare della detrazione spettante di colonna 4 per il numero delle rate pari a 10 (in caso di codice 1 nella colonna 2), ovvero pari a 4 o 5 (in caso di codice diverso da 1 nella colonna 2).

La detrazione spettante confluisce nel quadro RN di determinazione dell’imposta al rigo RN10, colonna 6, dove vanno indicate le detrazioni di imposta, fino a concorrenza dell’importo di rigo RN9.

A decorrere dal 26.10.2023, è possibile compilare la domanda per accedere al bonus colonnine per imprese concesso ed erogato dal D.M. Mase n. 358/2021 e gestito da Invitalia. Si evidenzia che il contributo in conto capitale è riconosciuto sulle spese sostenute a decorrere dal 4.11.2021, ma vige il divieto di cumulo con altre agevolazioni previste per la medesima spesa, ai sensi dell’articolo 74, comma 3, D.L. 104/2020. Non potrà essere richiesto da coloro che hanno riportato la spesa in detrazione nel rigo RS402.