24 Novembre 2015

Chiarimenti Iva per i contribuenti virtuosi

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Intervenendo sul contenuto dell’articolo 38 bis del DPR 633/72, il D.lgs. n. 175/2014 ha apportato, a decorrere dal 13 dicembre 2014, rilevanti novità in materia di rimborsi annuali e trimestrali IVA, prevedendo l’utilizzo dell’istituto del visto di conformità, già previsto in caso di utilizzo in compensazione (con altri tributi e contributi) dell’eccedenza annuale detraibile di importo superiore ad Euro 15.000,00. Con la recente circolare n. 35/E del 27 ottobre 2015, l’Amministrazione finanziaria ha fornito nuove istruzioni operative in merito alla suddetta disciplina dei rimborsi IVA che si aggiungono ed in parte modificano i chiarimenti già forniti nel recente passato con la circolare n. 32/E del 30.12.2014.

La nuova procedura di rimborso per i crediti IVA superiori ad Euro 15.000,00 prevede  che il contribuente alleghi alla dichiarazione annuale (o all’istanza di rimborso trimestrale) – su cui è già stato apposto il visto di conformità (oppure è stata apposta la firma del soggetto o dell’organo responsabile della revisione legale dei conti) – una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a norma dell’articolo 47 del DPR 445/2000, mediante la quale il contribuente attesti la sua qualifica di “contribuente virtuoso”, ossia che:

  • il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%;
  • la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata;
  • l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
  • sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi;
  • non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.

Relativamente a tale ultimo punto (cessioni di azioni o quote infragruppo), la circolare 35/E/2015 precisa che rileva, tra gli eventi che fanno venire meno i requisiti di solvibilità ed affidabilità, anche  la circostanza che le azioni o quote  (di ammontare superiore al 50% del capitale sociale) siano cedute nell’ambito dello stesso gruppo: al ricorrere di tale circostanza, infatti, il requisito della solidità patrimoniale verrebbe meno in capo al richiedente il quale sarà tenuto, quindi, alla presentazione della garanzia ai fini dell’erogazione del rimborso. In buona sostanza, la presenza di cessioni superiori alla soglia percentuale, anche nell’ambito dello stesso gruppo, comporta la necessità per il contribuente di presentare la prescritta garanzia.

Un chiarimento particolare contenuto nella circolare 35/E/2015 attiene le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva, la quale:

  • è resa nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA (o nel modello IVA TR);
  • deve essere debitamente sottoscritta dal contribuente;
  • deve essere conservata, unitamente alla copia del documento di identità del contribuente, da chi cura l’invio della dichiarazione annuale (o l’istanza di rimborso trimestrale) nella quale emerge l’eccedenza IVA ed esibita a richiesta dell’Agenzia delle entrate.

In merito a tale adempimento, i tecnici dell’Agenzia delle entrate precisano che – a dispetto di quanto previsto dalla previgente disciplina per i contribuenti virtuosi (i quali potevano presentare l’attestazione di virtuosità in formato cartaceo) –  in caso di omissione della compilazione della suddetta dichiarazione sostitutiva, il contribuente potrà sanare l’omissione previa presentazione di una dichiarazione IVA correttiva/integrativa, senza possibilità alcuna di presentare la stessa in formato cartaceo al di fuori del modello dichiarativo.

Nella circolare 35/E/2015 sono contenute, inoltre, talune precisazioni circa le richieste di rimborso presentate dai rappresentanti fiscali. Sul punto, viene chiarito che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – attestante la solidità patrimoniale – deve essere presentata dal rappresentante fiscale secondo le regole ordinarie nel caso in cui il titolare del credito IVA sia un cittadino comunitario ovvero appartenente ad uno stato che abbia stipulato una convenzione con l’Italia. Al di fuori di tali fattispecie, la solidità patrimoniale è documentata con la procedura di cui all’articolo 3, comma 4 del DPR 445/2000, ovverosia mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità estera, corredati da traduzione autenticata dall’autorità consolare italiana.