4 Maggio 2021

Beni e servizi in tempi di crisi: l’UE propone l’esenzione Iva

di Gennaro Napolitano
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la Proposta di direttiva dello scorso 12 aprile (COM2021 181 final – 2021/0097 CNS), la Commissione europea ha definito uno schema normativo finalizzato ad introdurre l’esenzione dall’Iva per i beni e i servizi che la stessa Commissione, unitamente ad altri organi e agenzie dell’Unione europea, rende disponibili agli Stati membri e ai cittadini durante periodi di crisi e di emergenza.

In altri termini, come si legge nella Relazione di accompagnamento “la (…) proposta prevede un’esenzione dall’IVA per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione della Commissione o di un’agenzia o un organismo dell’UE, o per i beni da questi importati, qualora la Commissione o l’agenzia/l’organismo in questione acquisti tali beni o servizi nell’ambito di un mandato ad essi conferito dal diritto dell’Unione nell’interesse pubblico”.

A tal fine, quindi, la Proposta in esame modifica in più punti la direttiva 2006/112/CE che, come noto, contiene disposizioni in materia di sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

La proposta in esame è, con tutta evidenza, conseguenza della crisi sanitaria, economica e sociale determinata dalla pandemia da Covid-19, nel corso della quale le istituzioni europee hanno avuto modo di sperimentare come l’applicazione dell’Iva a talune particolari tipologie di operazioni rappresenta, nell’ambito dei meccanismi di appalto, un “fattore di costo” destinato a incidere pesantemente sui bilanci.

Infatti, “tali importi dell’Iva riducono il volume di beni e servizi che la Commissione può acquistare per la costituzione di scorte o la distribuzione immediata agli Stati membri, aumentando nel contempo la complessità e ritardando le operazioni di solidarietà destinate a far fronte a necessità urgenti”.

Con la proposta in parola, quindi, la Commissione europea mira a ottimizzare l’utilizzo dei fondi UE destinati a far fronte a situazioni di crisi, quali calamità naturali ed emergenze sanitarie, in una prospettiva sia di breve sia di medio/lungo termine.

Non a caso, nella Relazione si fa espresso riferimento sia “all’urgente necessità di un’azione immediata per quanto riguarda la lotta contro l’attuale pandemia di Covid-19” sia alla necessità di “essere pronti ad agire in vista dell’adozione futura di misure comparabili a livello dell’Unione nell’interesse pubblico”.

Ciò giustifica, quindi, l’introduzione di un’esenzione Iva generalizzata in relazione agli acquisti effettuati dalla Commissione o da un’agenzia o un organismo europeo al fine di donare, costituire scorte o fornire in altro modo beni o servizi agli Stati membri o a terzi, “in quanto ciò costituisce la soluzione appropriata necessaria per facilitare il coordinamento delle misure a livello dell’Unione”.

Quando diventeranno effettive, le disposizioni contenute nella Proposta di direttiva consentiranno alla Commissione, e agli altri organi/agenzia dell’Unione, di importare a acquistare in esenzione Iva i beni e i servizi la cui distribuzione è finalizzata alla implementazione delle misure di contrasto a un’emergenza, vale a dire connesse a “qualsiasi attività svolta nell’adempimento di un mandato ad essi conferito dal diritto dell’Unione nell’interesse pubblico”.

Ad esempio, “i beni o servizi acquistati possono essere messi gratuitamente a disposizione degli Stati membri o di terzi (ospedali, autorità sanitarie nazionali o autorità nazionali preposte alla gestione delle catastrofi o imprese private incaricate della gestione delle catastrofi)” oppure “possono (…) rientrare in una strategia di costituzione di scorte in vista di future donazioni”.

A fronte degli obiettivi avuti di mira, l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella Proposta di direttiva molto ampio.

Per ciò che concerne i beni, ad esempio, rientrerebbero nel campo di azione delle norme in esame le “contromisure mediche di qualsiasi tipo”, quali:

  • prodotti biologici (vaccini, emoderivati o anticorpi, ecc.);
  • farmaci e medicinali (antimicrobici e antibiotici, antidoti contro le minacce chimiche, trattamenti per lesioni da radiazioni, antitossine, compresse di iodio da utilizzare in caso di incidenti nucleari);
  • dispositivi medici (test e materiali diagnostici, attrezzature di laboratorio, dispositivi di protezione individuale come guanti, respiratori/maschere, camici, prodotti e attrezzature per la disinfezione).

Nel campo di applicazione della proposta rientrano anche:

  • prodotti non medici necessari per far fronte a crisi umanitarie, quali, ad esempio, tende, letti da campo, abbigliamento e cibo, attrezzature di ricerca e soccorso per le regioni sismiche, sacchi di sabbia, giubbotti di salvataggio e battelli pneumatici per le regioni soggette a inondazioni, dispositivi di misurazione delle radiazioni da utilizzare in caso di incidenti nucleari;
  • un’ampia gamma di servizi, tra cui servizi non connessi al settore sanitario, quali, ad esempio, sviluppo, produzione e acquisto dei prodotti necessari, attività di ricerca e innovazione, attività di appalto congiunte, costituzione di scorte strategiche di prodotti, licenze farmaceutiche, applicazione di terapie, accoglienza di pazienti, scambio di personale sanitario o di altri esperti, messa a disposizione di strutture di quarantena, sperimentazioni cliniche, convalida scientifica di prodotti medici, disinfezione di locali.

La Proposta in esame si inserisce in maniera piena e coerente nel quadro delle iniziative già adottate dall’UE nel corso dell’ultimo anno per far fronte alla crisi pandemica ancora in corso e rappresenta un ulteriore passo verso il rafforzamento della capacità delle istituzioni unionali di contenere e contrastare situazioni di crisi.

Pertanto, la Commissione sottolinea che l’iniziativa legislativa “è particolarmente urgente in considerazione dell’attuale pandemia di Covid-19”; inoltre, sebbene alcune misure che rientrano nel campo di applicazione della presente iniziativa siano già in corso, “al fine di ottenere il massimo beneficio, gli Stati membri dovrebbero applicare retroattivamente l’esenzione dall’Iva introdotta dalla presente proposta alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021”.