20 Maggio 2024

La detrazione delle spese sostenute nell’interesse dei familiari

di Laura Mazzola
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 15, comma 2, Tuir, stabilisce che, per i seguenti oneri, la detrazione spetta anche se sono sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, di cui all’articolo 12, Tuir:

  • le spese sanitarie, per la parte che eccede la quota di 129,11 euro, ai sensi della lett. c), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
  • le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento (compresi i motoveicoli e gli autoveicoli adattati alla guida), alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per i sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti disabili, ai sensi della lett. c), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
  • le spese per l’acquisto di cani guida per soggetti non vedenti, ai sensi della lett. c), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
  • le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con Decreto Miur, ai sensi della lett. e), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
  • le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della lett. e-bis), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
  • le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, ai sensi della lett. e-ter), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
  • le spese, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro, per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica, ai sensi della lett. e-quater), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
  • i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, ai sensi della lett. f), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
  • le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, ai sensi della lett. i-quinquies, comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
  • i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della L. 431/1998, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri, e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, ai sensi della lett. i-sexies), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
  • i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità, ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto Mef, ai sensi della lett. i-sexies), comma 1, dell’articolo 15, Tuir;
  • le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ai sensi della lett. i-decies), comma 1, dell’articolo 15, Tuir.

Per familiari fiscalmente a carico, di cui all’articolo 12 Tuir, si intendono, in particolare:

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti, i figli adottivi o affidati;
  • ogni altra persona indicata all’articolo 433, Codice civile, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da Provvedimenti dell’autorità giudiziaria;

con un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla santa sede, dagli enti gestiti direttamene da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.

A decorrere dal 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni il predetto limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro; per tali soggetti, il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d’imposta.

Si evidenzia che la Legge 76/2016 equipara il vincolo giuridico derivante dal matrimonio a quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.