22 Agosto 2016

Assegnazione beni e utilizzo delle riserve di rivalutazione

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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L’assegnazione agevolata di beni ai soci avviene utilizzando le riserve patrimoniali della società a fronte della fuoriuscita dei beni dal patrimonio sociale. Secondo quanto stabilito dalla legge n. 208/2015, nell’ambito della disciplina delle assegnazioni agevolate di immobili ai soci, l’eventuale utilizzo di riserve in sospensione d’imposta comporta l’obbligo di pagamento dell’imposta sostitutiva del 13% sull’importo effettivamente utilizzato delle riserve in questione.

Tra le riserve in sospensione d’imposta vi rientrano anche quelle formatesi in occasione della rivalutazione dei beni che negli scorsi anni più volte il legislatore ha proposto, da ultimo anche con la legge di stabilità 2016. Tuttavia, tra le diverse leggi di rivalutazione, quella di maggior interesse per le imprese è stata quella relativa agli immobili di cui all’articolo 15 del D.L. n. 185/2008 (da eseguirsi nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2008), secondo cui era possibile procedere alternativamente:

  • alla rivalutazione con riconoscimento anche ai fini fiscali del maggior valore (sia pure differito al 2013 per la deduzione degli ammortamenti ed al 2014 per le plusvalenze e minusvalenze), tramite pagamento di un’imposta sostitutiva del 3% (o dell’1,5% sui terreni);
  • alla rivalutazione senza riconoscimento fiscale, e quindi ai soli fini civilistici, con conseguente mantenimento del disallineamento tra valore civilistico e fiscale del bene.

La scelta dell’una o dell’altra modalità di rivalutazione esplica effetti anche ai fini del regime fiscale della riserva di rivalutazione iscritta in contropartita al maggior valore del bene immobile, poiché il regime di sospensione d’imposta si realizza solamente in presenza di una rivalutazione con effetto fiscale. Al contrario, laddove la rivalutazione sia stata eseguita ai soli fini civilistici, la stessa Agenzia delle Entrate con la circolare n. 22/E/2009 ha precisato che la riserva di rivalutazione costituisce ai fini fiscali una riserva di utili, e come tale se distribuita:

  • è tassata solo in capo al socio quale dividendo se trattasi di una società di capitali;
  • è irrilevante anche in capo al socio se trattasi di una società di persone (nel qual caso la distribuzione non modifica il costo fiscale della partecipazione).

La prospettata distinzione assume rilievo anche nell’operazione di assegnazione agevolata dei beni ai soci di cui alla legge n. 208/2015, poiché se la riserva di rivalutazione è stata iscritta a fronte di una rivalutazione con effetti anche ai fini fiscali, il suo eventuale utilizzo a fronte dell’assegnazione comporta il pagamento dell’imposta sostitutiva del 13%. Al contrario, l’utilizzo della riserva di rivalutazione iscritta in occasione della rivalutazione effettuata ai soli fini civilistici, essendo qualificata come riserva di utili, comporta, in primo luogo, che la società non debba corrispondere l’imposta sostitutiva del 13% (in quanto non vi è alcun vincolo di sospensione d’imposta), e, in secondo luogo, genera in capo al socio i seguenti effetti:

  • un dividendo tassabile in capo al socio di società di capitali in misura pari al valore normale del bene assegnato (utilizzato dalla società), ridotto dell’importo su cui la società ha pagato l’imposta sostitutiva dell’8% (differenza tra valore normale e costo fiscale del bene);
  • è irrilevante in capo al socio di società di persone, sul quale non vi è alcuna variazione del costo fiscale della partecipazione (circostanza come detto confermata anche nella circolare n. 22/E/2009).

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L’assegnazione, la trasformazione e l’estromissione agevolata