22 Agosto 2016

Bozza OIC 17 – Bilancio consolidato

di Federica Furlani
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Nell’ambito del progetto di aggiornamento avviato a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 139/2015, il 28 luglio è stata pubblicata la versione in consultazione del nuovo OIC 17 che ha lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l’applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato.

Per quanto riguarda le novità relative al bilancio consolidato, il principio recepisce innanzitutto la modifica al contenuto del bilancio che è composto non più solo da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa ma anche dal rendiconto finanziario.

Per la redazione del rendiconto finanziario la bozza dell’OIC 17 prevede che:

  • i flussi finanziari infragruppo siano eliminati. Quando inoltre una società controllata nel corso dell’esercizio inizia o cessa di far parte dell’area di consolidamento, i flussi finanziari del gruppo devono includere anche quelli della controllata relativi allo stesso periodo per il quale il conto economico del gruppo comprende il risultato economico della controllata;
  • nel caso di acquisto o cessione di società controllate, il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l’acquisizione o la cessione delle stesse sia presentato distintamente nell’attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell’operazione. La società dovrà pertanto rettificare la variazione nel valore delle singole attività/passività intervenuta con l’operazione di acquisizione o cessione della controllata;
  • il flusso finanziario relativo all’acquisizione di una società controllata non possa essere compensato con quello relativo alla cessione di un’altra società controllata.

Il documento, nel tenere conto dell’innalzamento dei limiti dimensionali per evitare la redazione del bilancio consolidato, individua in maniera organica e puntuale i seguenti quattro casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato:

  1. quando il gruppo non supera determinati limiti dimensionali;
  2. quando esiste un bilancio consolidato a livello superiore nel quale la controllante esonerata (la subholding) e le sue controllate sono inserite;
  3. quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti;
  4. quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall’area di consolidamento ai sensi dell’articolo 28 D.Lgs. 127/1991.

Per quanto riguarda la prima causa di esonero, dal 1° gennaio 2016 non sono soggette dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

  • 20.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
  • 40.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Ricordiamo che i primi due valori vanno determinati con riferimento ai dati lordi risultanti dal bilancio d’esercizio, compreso quello della controllante, senza procedere alle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste per la redazione del bilancio consolidato.

L’esonero di cui sopra non si applica se l’impresa controllante o una delle controllate è un “ente di interesse pubblico” (articolo 16 D.Lgs. 39/2010) o un “ente sottoposto a regime intermedio” (articolo 19-bis D.Lgs. 39/2010).

Altre novità recepite dalla bozza riguardano:

  • l’introduzione della “data di acquisizione” come opzione per effettuare l’eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate, che si può quindi attuare sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione (ovvero la data in cui la controllante acquisisce il controllo dell’impresa controllata) o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento (ovvero la data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l’impresa controllata);
  • il trattamento contabile della differenza positiva da annullamento: se non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, il residuo è imputato alla voce “avviamento” delle immobilizzazioni immateriali, e non più alla voce “differenza da consolidamento”, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. Questo è possibile a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l’iscrizione dell’avviamento previsti dall’OIC 24 dedicato alle immobilizzazioni immateriali. Se invece dovesse emergere un’eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli (nel qual caso va iscritta ad un “fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”), ma al compimento di un buon affare, essa va contabilizzata in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata “riserva di consolidamento”;
  • la possibilità di depositare presso il Registro delle imprese il bilancio consolidato della controllante estera che sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, in una lingua diversa da quella italiana, quando è utilizzata una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

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Nuovi principi contabili OIC e le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015