22 Agosto 2016

Sequestro per equivalente e società schermo

di Luigi Ferrajoli
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È innegabile che, sempre più di frequente, accanto ai profili c.d. sostanziali delle fattispecie delittuose, l’attenzione dei Giudici di merito e della giurisprudenza di legittimità venga posta su questioni di rilevanza patrimoniale ad esse direttamente connesse.

In particolare, con la sentenza n. 27117 depositata in data 01.07.2016, la Corte di Cassazione, con riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 74/2000, si è occupata di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, società schermo e beni della persona giuridica.

Con riferimento al caso di specie, la Corte di Cassazione, con precedente sentenza di annullamento, aveva chiarito che “i reati tributari non sono ricompresi nella lista di quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica” e che, per quanto concerne i reati tributari commessi dal legale rappresentante dell’ente, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente “non può essere disposto sui beni di esso, salvo che questo sia privo di autonomia e rappresenti solo uno schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni”.

Ciò in applicazione del principio stabilito dall’ormai famoso provvedimento n. 10561 pronunciato in data 30.01.2014 dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite (c.d. sentenza “Gubert”).

In sostanza: la società rappresentata dall’imputato può essere considerata uno schermo attraverso il quale l’imputato abbia agito come effettivo titolare dei beni?

Il Tribunale del Riesame si era dunque conformato a tale principio e aveva accolto il ricorso avverso il decreto di sequestro preventivo.

Contro tale provvedimento aveva proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione dell’articolo 322-ter c.p., applicabile ai reati fiscali, affermando che la Corte non avesse tenuto conto della duplice qualità dell’imputato di amministratore unico e socio unico.

Non solo. Nel caso in esame, secondo il Pubblico Ministero si verserebbe in una ipotesi di schermo fittizio, dato che l’intero apparato societario era formalmente riconducibile all’imputato, il quale “accentrando in sé il 100% dell’organo amministrativo e del capitale sociale, non incontrerebbe alcun ostacolo alle proprie determinazioni, essendo di fatto privo di qualsiasi forma di controllo”.

Ebbene, la Corte di Cassazione, nella sentenza oggi analizzata, ha innanzitutto rilevato che il Tribunale del Riesame, in applicazione del principio statuito dalla Corte stessa nella precedente sentenza di annullamento, ha precisato che “al fine di ritenere una società mero apparato fittizio utilizzato dal soggetto indagato per commettere illeciti, deve emergere che l’ente non ha effettiva autonomia, cosicché la trasmigrazione del profitto del reato in capo al medesimo non dà luogo ad un effettivo trasferimento di valori, costituendo null’altro che un mero espediente fraudolento (paragonabile alla diversa ipotesi dell’interposizione fittizia), attraverso il quale il denaro o il valore trasferito restano di pertinenza dell’autore del reato, solo apparentemente posto in essere a vantaggio dell’ente ed in realtà ad esclusivo favore del reo, persona fisica”.

Inoltre, rileva la Corte, il Tribunale del Riesame ha affermato che, per il venire meno dell’alterità dell’ente rispetto all’amministratore, si deve dimostrare che la persona giuridica sia un “guscio vuoto”, “vero e proprio schermo del reo”, essendo a tale fine insufficiente la mera disponibilità dei beni dell’ente da parte dell’amministratore.

Sempre secondo il Tribunale, il P.M. “cui incombeva l’onere di fornire gli elementi utili alla verifica demandata dal giudice remittente”, si è semplicemente limitato a rilevare la duplice qualità di amministratore unico e socio unico dell’ente in capo all’imputato, circostanza peraltro già evidenziata nel ricorso a seguito del quale era stata pronunciata dalla Corte sentenza di annullamento con rinvio.

La Suprema Corte, tirando le fila di tale argomentazione, ha pertanto ritenuto il ricorso del Pubblico Ministero meritevole di rigetto, non avendo aggiunto nulla a contestazione dell’ordinanza del Tribunale del Riesame conformatasi al principio di diritto precedentemente fissato dal Giudice di legittimità.

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