21 Novembre 2022

Amministratori, deleghe e assetti organizzativi adeguati

di Fabio Landuzzi
Scarica in PDF
La scheda di FISCOPRATICO

Come noto, l’articolo 2086, comma 2, cod. civ. dispone l’obbligo per l’imprenditore che operi in forma societaria di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

La dottrina si interrogò sin dalla prima pubblicazione della riformulazione del suddetto dettato normativo in relazione a quale fosse il soggetto a cui riferire tale obbligo; ebbene, dopo le modifiche introdotte con il D.Lgs. 147/2020, i testi rispettivamente degli articoli 2257, comma 1 (che disciplina l’amministrazione disgiuntiva nelle società personali), 2380-bis, comma 1, ultimo periodo (che regola l’amministrazione nelle società azionarie), e 2475 comma 1 (che regola l’amministrazione nelle Srl), cod. civ., sono espliciti nell’affermare che “l’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086 secondo comma spetta esclusivamente agli amministratori”.

Un utile contributo alla disamina del tema in questione lo si ha nella Massima del Consiglio Notarile di Firenze Pistoia Prato n. 74/2020 la quale tratta della relazione che il potere-dovere gestorio che compete agli amministratori, da una parte, e l’esercizio della facoltà di delega all’interno dell’organo amministrativo composto in forma collegiale.

La Massima notarile afferma che il rispetto della collegialità in materia di gestione dell’impresa impedisce la delega integrale a singoli amministratori della competenza ad adottare decisioni rientranti in tale ambito; è invece ammesso che vengano delegate, anche in via esclusiva, ad alcuni fra gli amministratori le attività relative a singole fasi di una decisione che, tuttavia, deve restare collegiale, in coerenza al disposto dell’articolo 2381 cod. civ. in materia di elaborazione ed esame dei piani strategici, industriali e finanziari della società.

L’istituzione dell’assetto organizzativo ed amministrativo-contabile dell’impresa attiene quindi alla fase della gestione ed organizzazione dell’impresa sociale che va riferita necessariamente a tutti gli amministratori; diversamente, i temi della operatività della società si pongono al di fuori del concetto di gestione / organizzazione così inteso, riguardando le decisioni riferite al compimento dei singoli atti gestori, sicché questi possono essere legittimamente affidati a singoli amministratori od anche procuratori speciali esterni all’organo amministrativo, e nelle SRL anche a singoli soci.

In questo senso, è significativo sottolineare la sottile linea di demarcazione che viene evidenziata nella Massima in commento con riguardo alle Srl in cui le norme che consentono l’attribuzione ad alcuni fra i soci non amministratori di poteri gestori vanno intese come riferite alla amministrazione (compimento di singoli atti) e non alla gestione/organizzazione dell’impresa sociale e dei suoi assetti, nell’accezione di cui sopra.

Nelle SPA, l’articolo 2381 cod. civ. affida agli amministratori muniti di delega la cura che gli assetti organizzativi siano adeguati alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, con dovere di informativa all’organo collegiale; da parte sua, l’organo amministrativo collegiale è quindi il soggetto investito della valutazione degli assetti organizzativi, così come curati dagli amministratori delegati.

In questo modello, quindi, gli amministratori muniti di delega curano l’adeguatezza degli assetti organizzativi dell’impresa sociale, ma la decisione finale sugli assetti così predisposti rimane dell’organo amministrativo collegiale, e quindi compete a tutti gli amministratori.

Giova al riguardo citare anche l’importante principio affermato dalla Cassazione nella recente sentenza n. 24068/2022 secondo cui l’amministratore di una società per azioni non può delegare ad un terzo poteri di esclusiva spettanza degli amministratori; ovvero, “non può delegare poteri che per vastità dell’oggetto, entità economica, assenza di precise prescrizioni preventive, di procedure di verifica in costanza di mandato, facciano assumere al delegato la gestione dell’impresa e/o il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, di esclusiva spettanza degli amministratori”.

In tema di assetti organizzativi, sono quindi solo gli amministratori, sotto la loro responsabilità, ad organizzare la società secondo i precetti dell’articolo 2086 cod. civ. e quindi circa l’istituzione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato.

È infine interessante evidenziare, come si legge anche nella Massima notarile succitata, che l’istituzione di assetti adeguati non deve essere affatto vista e vissuta solo ed esclusivamente nell’ottica della crisi di impresa, ma tutt’altro; questo dovere dell’organo amministrativo risponde in primis al rispetto dei principi di corretta amministrazione, e di buon funzionamento dell’impresa sociale.