21 Novembre 2022

Al prestanome non può essere imputato un maggior reddito in via presuntiva

di Marco Bargagli
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’ambito di una verifica fiscale o di un’altra attività ispettiva, l’Amministrazione finanziaria può ricostruire la base imponibile sottratta a tassazione, anche sulla base di parametri induttivo-presuntivi.

Per espressa disposizione normativa scattano così presunzioni legali relative, in base alle quali il contribuente è chiamato a fornire al Fisco idonea prova contraria di non avere sottratto redditi a tassazione.

Anche la prassi operativa ha chiarito che la ricostruzione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva può fondarsi, oltre che su prove dirette della falsità o incompletezza dei dati contabilizzati e dichiarati dal contribuente e del mancato o irregolare rispetto di specifiche norme, anche su dati ed elementi di natura empirica, indiziaria, che vengono definite “prove indirette – presuntive.”

In buona sostanza, i verificatori possono fondare i loro rilievi anche sulla base di elementi, connotati da requisiti di gravità precisione e concordanza ex articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 ed articolo 54, comma 2, D.P.R. 633/1972 ai fini Iva (c.d. presunzioni legali), che fanno ritenere che il contribuente abbia sottratto a tassazione i redditi conseguiti.

In particolare, la circolare 1/2008 del Comando Generale della Guardia di Finanza, accanto alle tradizionali forme di controllo, contempla la possibilità di procedere alla ricostruzione del volume d’affari e del reddito sulla base di elementi empirici, indiziari, presuntivi, che esulano dalle mere risultanze contabili.

In tale contesto, il Comando Generale della Guardia di Finanza formula precisi esempi:

  • presenza di materiale in magazzino in misura superiore o inferiore rispetto a quella per cui risultano ricevute o emesse fatture;
  • consistenze di cassa superiori o inferiori alle risultanze contabili;
  • erogazione di finanziamenti all’impresa da parte del titolare o dei soci non giustificati dalle rispettive disponibilità;
  • dichiarazioni di soggetti terzi acquisite in atti comprovanti l’effettuazione o la non effettuazione di certe operazioni;
  • esame di fatture che non trovano coincidenza fra l’emittente ed il ricevente;
  • documentazione interna dell’impresa ovvero personale del professionista, corrispondenza varia, agende, vera e propria contabilità “nera” parallela a quella ufficiale;
  • documentazione relativa ai rapporti bancari del contribuente controllato o suoi clienti e fornitori.

Anche a livello normativo esistono specifiche disposizioni in tema di accertamento induttivo:

  • l’articolo 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 (accertamento analitico – induttivo), che consente all’ufficio delle imposte di procedere alla rettifica del reddito d’impresa delle persone fisiche se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili o da altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa, nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio. Sul punto, l’esistenza di attività non dichiarate (ipotesi di ricavi in nero) o la inesistenza di passività dichiarate (es. costi non deducibili) è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano “gravi, precise e concordanti”;
  • l’articolo 39, comma 2, lett. d), D.P.R. 600/1973 (accertamento “induttivo puro”), il quale prevede la possibilità, per l’ufficio delle imposte, di determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni semplicissime, prive dei requisiti di “gravità, precisione e concordanza” che, come sopra accennato, caratterizzano le presunzioni semplici.

Dopo avere illustrato l’ambito giuridico e operativo di riferimento si segnala che, sempre in tema di accertamento induttivo, la suprema Corte di cassazione, sezione 5^ civile, con l’ordinanza n. 28048/2022 del 26.09.2022, ha ritenuto che non può essere attribuito presuntivamente al contribuente, estraneo alla gestione aziendale, un maggior reddito extracontabile accertato in capo ad un’impresa a ristretta base azionaria.

I giudici hanno escluso la legittimità dell’attribuzione degli utili extracontabili alla contribuente in ragione della sua mera qualità di prestanome e della sua estraneità alla compagine sociale.

In conclusione, a prescindere dai rilievi formulati, la presunzione di distribuzione ai soci del maggior reddito accertato deve necessariamente essere sorretta da altri elementi, significando che l’Ufficio non aveva fornito alcuna prova in ordine alla traslazione dei ricavi non contabilizzati dall’impresa, in capo alla persona fisica.