29 Maggio 2024

Enti locali: la relazione del revisore al rendiconto

di Manuela Sodini
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La scheda di FISCOPRATICO

Nell’articolo 239, D.Lgs. 267/2000 (Tuel), sono indicate una parte, non tutte, delle numerose funzioni che deve assolvere l’organo di revisione presso un ente locale; tra queste funzioni rientra la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione.

Il termine per la presentazione della relazione è pari a venti giorni decorrenti dal momento della trasmissione al revisore della proposta di rendiconto, come approvata dall’organo esecutivo. Questo si desume dall’articolo 239, comma 1, lettera d), Tuel, secondo cui il revisore deve presentare la relazione “entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo”.

La questione della rilevanza di tale tempistica e delle relative conseguenze in caso di mancata osservanza del termine è stata oggetto di una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 2783/2024).

Con tale sentenza viene confermato che la mancata trasmissione tempestiva della relazione sulla proposta di approvazione del rendiconto rappresenta una situazione di particolare rilevanza e gravità tale, di per sé, senza altri accertamenti da parte dell’amministrazione, da comportare la revoca dall’incarico; ricordando che, in presenza di simile situazione, il provvedimento di revoca non è un atto discrezionale dell’amministrazione (sentenza n. 2785/2018).

Il termine per la presentazione della relazione è pari a venti giorni, decorrenti dal momento della trasmissione al professionista della proposta di rendiconto, come approvata dall’organo esecutivo; l’inizio della decorrenza, precisa la recente sentenza del Consiglio di Stato 2783/2024, va individuata, invece, nel giorno in cui il revisore ha ricevuto dagli uffici comunali la proposta di approvazione del rendiconto e lo schema del medesimo. La mancanza di altri documenti, considerati necessari per l’esame del rendiconto, “non può acquisire rilievo ai fini di spostare in avanti l’inizio della decorrenza del termine di consegna della relazione: ciò, in quanto la legge indica, come dies a quo, proprio il giorno di trasmissione della (sola) proposta, e non anche quello in cui siano resi disponibili al revisore tutti i documenti da lui reputati necessari.”

Nella richiamata sentenza, il Consiglio di Stato afferma che, anche a voler convenire con l’utilità (o addirittura con la stretta necessità) dei documenti mancanti, il revisore avrebbe potuto segnalare la mancanza in sede di relazione eventualmente addivenendo a conclusioni negative quanto alla proposta di approvazione, ma non avrebbe potuto, per ciò solo, omettere il deposito della relazione. La nozione di “completezza documentale” che assume rilievo, ai fini della decorrenza del termine per la trasmissione della relazione, è unicamente quella che si riferisce ai documenti indicati dalla legge: proposta di approvazione del rendiconto, come approvata dall’organo esecutivo.

L’adempimento in questione da parte del revisore doveva, comunque, avvenire entro il termine indicato dalla legge; termine che non rientra nella disponibilità né del revisore, né della stessa amministrazione, e deve, dunque, essere rispettato, pena la conseguenza della revoca come stabilisce l’articolo 235, comma 2, Tuel, connesso al ritardo nella presentazione della relazione.

Inoltre, come evidenzia la Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Calabria, Delibera n. 106/2023, anche la mancata trasmissione della relazione-questionario da parte dell’Organo di revisione, ai sensi dell’articolo 1, comma 166, L. 266/2005, può comportare l’adozione del provvedimento di revoca di cui al richiamato articolo 235, comma 2, Tuel, valutando, inoltre, da parte dell’amministrazione, l’opportunità di inviare apposita segnalazione all’Ordine professionale di appartenenza del Revisore e al Prefetto territorialmente competente.

Tale considerazione trova conforto nel documento curato dalla Commissione “Revisione dei principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali” – Area Economia degli Enti locali – del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e della Fondazione nazionale dei Commercialisti approvato nel febbraio 2019, dove al punto 1.9.7 si prevede che “In caso di mancata trasmissione alla Corte dei conti della relazione (il questionario) sul bilancio di previsione e sul rendiconto, il consiglio può valutare la revoca per inadempimento”.

L’adempimento in questione (trasmissione della relazione-questionario) compete al soggetto pro tempore investito dell’incarico di revisore, non rilevando l’eventuale avvicendamento tra revisori in seguito a scadenza del mandato, poiché l’articolo 1, comma 166, L. 266/2005, impone agli organi degli enti locali di revisione di provvedere alla suddetta trasmissione, permanendo, dunque, tale obbligo indipendentemente dal soggetto che temporalmente ricopra tale carica.

Come afferma la Corte dei conti nella suddetta Delibera, diversamente ritenendo, si produrrebbe un’inammissibile disfunzionalità, ogni volta che un termine per la trasmissione di una relazione-questionario cada successivamente alla fine del mandato del soggetto il cui mandato ha coperto il periodo oggetto della relazione-questionario.