11 Dicembre 2020

Documentazione da transfer price e nuovo provvedimento: flag nella dichiarazione integrativa

di Ennio Vial
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La scheda di FISCOPRATICO

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 0360494 del 23.11.2020 in tema di documentazione da transfer price pone non pochi dubbi applicativi in capo agli operatori.

Una novità da subito notata attiene alla nuova previsione del par. 5.1.2, secondo cui il Masterfile e la Documentazione Nazionale devono essere firmati dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La previsione si scontra, in alcuni casi, con le esigenze di acquisire idonea documentazione utile a comprovare la bontà dei prezzi applicati. Inoltre, quand’anche l’analisi si limitasse a prelevare un set di comparabili dalle banche dati, potrebbe certamente essere rispettata la scadenza del 30 novembre, per quanto concerne l’analisi del benchmark, ma potrebbe essere necessario un maggior di tempo per redigere i documenti in modo accurato.

La nuova previsione porta quindi a una possibile situazione di stress da scadenza anche sul tema della predisposizione della documentazione transfer price.

La prassi degli operatori, infatti, è stata spesso quella di predisporre la documentazione rispettando la data di scadenza, per lasciare la limatura di qualche passaggio ai mesi successivi, confidando anche nel fatto che, in sede di richiesta della documentazione da parte dei verificatori, le imprese disponevano di 10 giorni per fare le ultime integrazioni (Punto 8.2. del precedente Provvedimento 29.09.2010).

Alla luce della necessità di apporre la firma con marcatura temporale questo termine appare ormai superfluo, essendo sufficienti non più di un paio di giorni, proprio nel caso in cui chi ha curato la firma sia assente per malattia o nel caso ci siano dei guasti temporanei nel sistema informatico dell’azienda.

Appare quindi di primo acchito incomprensibile la previsione del successivo par. 5.2.1, a mente del quale la consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.

Ci si può chiedere a cosa serva questo arco temporale allargato.

In attesa che le previsioni si decantino ed esca qualche spunto argomentativo, segnaliamo al momento che il termine di invio della dichiarazione può essere esteso ai 90 giorni successivi in cui è ammessa la dichiarazione tardiva. In sostanza, la scadenza diventerebbe la fine di febbraio di ogni anno.

Un ulteriore filone da seguire, che sarà oggetto di approfondimento in un successivo intervento, attiene alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa anche oltre i 90 giorni.

La soluzione pare tutto sommato abbastanza pacifica, ma deve ora porsi in relazione con le previsioni del par. 6.1 ove, dopo aver ribadito che, per i soggetti che detengono la documentazione, la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate viene effettuata con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, viene altresì previsto che, in caso di successiva dichiarazione presentata per correggere errori od omissioni derivanti dalla non conformità al principio di libera concorrenza delle condizioni e dei prezzi di trasferimento e che abbiano determinato l’indicazione di un minore imponibile o, comunque, di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore credito, la documentazione può essere integrata o modificata e la relativa specifica comunicazione all’Agenzia delle entrate viene effettuata unitamente alla presentazione della suddetta dichiarazione.