20 Maggio 2020

Come cambiano le scadenze di versamento dopo il Cura Italia?

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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La scheda di FISCOPRATICO

Il Decreto “Cura Italia” (D.L. 18/2020) ha riscritto i termini per l’approvazione dei bilanci 2019 per società ed enti.

A seguito della proroga disposta dalla legge, è verosimile ritenere che siano differiti anche i termini per il versamento delle imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vediamo perché.

Il comma 3 dell’articolo 35 D.L. 18/2020 ha stabilito che, per l’anno 2020, le Onlus, le odv e le aps iscritte negli appositi registri “per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all’interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro …. [il] 31 ottobre 2020”. E ciò, continua la norma, “anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto”.

Come visto, il differimento è limitato alle tre specifiche categorie di soggetti.

In sede di conversione in legge del decreto è stato inoltre introdotto, nello stesso articolo 35, il comma 3-ter, secondo il quale “la disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c)” del Tuir.

Questa modifica ci dice, in primo luogo, come per il legislatore nazionale sia ancora difficile definire in maniera unitaria le organizzazioni senza scopo di lucro.

Nonostante la riforma del Terzo settore, operata dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), i riferimenti sono ancora molti e diversi tra loro.

Oltre alle categorie specifiche, individuate peraltro anche dal CTS, e, cioè, Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, vengono infatti ora espressamente richiamati gli enti del libro primo del Codice civile (secondo la definizione del diritto privato, quindi, indipendentemente dalla qualifica fiscale) ma anche gli enti non commerciali, secondo la definizione, fiscale, che ne dà il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Insomma, associazioni, fondazioni, riconosciute o meno, comitati, a prescindere che svolgano in via prevalente attività commerciale o meno, tutti quest’anno avranno più tempo per approvare il bilancio.

Nel caso in cui, però, questi soggetti debbano pagare l’Ires o l’Irap quale sarà la scadenza?

Secondo quanto prevede il comma 1 dell’articolo 17 D.P.R. 435/2001 il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta”. Il termine “ordinario”, per chi ha il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è quindi il 30 giugno p.v..

Tuttavia, prevede ancora l’articolo 17 D.P.R. 435/2001, “i soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’imposta sul reddito delle persone giuridiche ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio”.

Ci si chiede se quest’ultima previsione si renda applicabile per gli enti ai quali quest’anno è stata data la facoltà di approvare il bilancio entro il 31 ottobre 2020, e, cioè, oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

In caso affermativo, qualora l’assemblea di approvazione del bilancio avvenisse, ad esempio, il 30 ottobre, il versamento delle imposte che risultano dalla dichiarazione andrebbe effettuato entro il 30 novembre 2020, senza la possibilità di fruire della rateizzazione.

Questa scadenza, tra l’altro, coinciderebbe con il termine per il versamento anche del secondo acconto.

In pratica, nello stesso termine verrebbero racchiusi il saldo 2019 e il primo ed il secondo acconto 2020.

Se così non fosse, tuttavia, e se quindi la scadenza rimanesse quella originaria fissata dall’articolo 17 D.P.R. 435/2001, e, cioè il 30 giugno 2020 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si potrebbe verificare la circostanza che le imposte vengano pagate prima che il bilancio risulti approvato in via definitiva, con il rischio di dover procedere ad integrazioni nel caso in cui l’assemblea dei soci decidesse di modificare qualche elemento significativo per la determinazione delle imposte (ad esempio, decidesse, per prudenza, di non applicare la riduzione al 50% dell’Ires disposta dall’articolo 6 D.P.R. 601/1973).

La questione, come visto, non è di poco conto ed è quindi più che mai necessario che l’Agenzia delle Entrate si esprima in tempi rapidi, confermando o meno che il differimento del termine per l’approvazione del bilancio 2019 disposto dall’articolo 35 D.L. 18/2020 rappresenta quella “disposizione di legge” cui fa riferimento l’articolo 17 D.P.R. 435/2001 che consente il differimento del termine per il versamento delle imposte che risultano dalla dichiarazione.