11 Marzo 2014

Rettifica della detrazione con lieta sorpresa

di Francesco ZuechGiovanni Valcarenghi
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In periodo di dichiarazione annuale IVA, la sola menzione dell’istituto della rettifica della detrazione genera, normalmente, fenomeni di orticaria e dissenteria; si tratta, come noto, di argomento ostico da comprendere ed ancora più difficoltoso da applicare, specialmente per quanto attiene il reperimento dei dati. Di non secondaria importanza l’impatto sul conto economico del soggetto che, proprio per effetto della rettifica, normalmente subisce appesantimenti (pari all’importo dell’IVA da versare) che sono vissuti come macigni, in questo periodo di crisi economica.

Eppure, talvolta la rettifica della detrazione può anche riservare buone sorprese, posto che si tratta di una modalità con cui si “misura” l’ammontare della effettiva detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e tale misura può essere anche favorevole al contribuente.

Un caso che potremmo incrociare nei nostri studi è quello che attiene i promotori finanziari che, nel corso dell’anno 2013, sono stati chiamati ad applicare l’imposta sulle provvigioni maturate per le operazioni di gestioni personali di portafoglio.

Tali soggetti, abituati nel passato a convivere con operazioni esenti, hanno da sempre considerato l’IVA come un puro costo aggiuntivo, stante la impossibilità di detrazione desumibile dal comma 2 dell’articolo 19 del DPR 633/1972. Una detrazione derivante dalla destinazione degli acquisti alla effettuazione di operazioni esenti.

Il fatto, invece, di avere iniziato nel 2013 a produrre provvigioni assoggettate ad IVA determina l’insorgenza di un pro rata (ove sussistano ancora provvigioni esenti per operazioni differenti rispetto a quelle che hanno cambiato regime), oppure, in altri casi, la possibilità di detrazione integrale dell’IVA sugli acquisti.

Ma la sorpresa lieta non riguarda solo l’IVA dell’anno 2013, bensì anche quella delle annualità precedenti, quantomeno per gli acquisti di beni ammortizzabili; 5 anni per i beni strumentali in generale, 10 per gli immobili.

Quindi, il promotore finanziario che avesse acquistato, nel recente passato, un computer, degli arredamenti d’ufficio, una vettura o altri strumenti, potrà beneficiare, a decorrere dal 2013, della possibilità di recuperare una parte dell’IVA a suo tempo non detratta.

Il recupero, da effettuarsi in misura di un quinto per ogni anno, riguarderà la differenza di imposta determinata avendo riguardo alla detrazione dell’anno di acquisto (se nel quinquennio) normalmente pari a zero, e la differente percentuale di pro rata del 2013. Nelle prossime annualità, il ragionamento andrà replicato sino all’esaurimento del periodo di monitoraggio.

Nel caso si fosse acquistato un immobile, il ragionamento andrà replicato nella medesima maniera, con la sola differenza che il periodo di osservazione cresce a 10 anni.

In buona sostanza, poiché si tratta di beni ad utilizzo pluriennale, anche ai fini dell’IVA si deve “fingere” una sorta di “ammortamento” dell’imposta gravante sull’acquisto, in modo tale da poter rendere meno sfavorevoli (o favorevoli, a seconda dei casi) le particolari misure della detrazione che si incrociano nell’anno di acquisto del bene, rispetto agli anni di suo presunto utilizzo.

La rettifica a favore potrà riguardare anche altri soggetti, quali coloro che hanno abbandonato dal 2013 il regime di vantaggio (c.d. minimi); la differenza, in tale ipotesi, è che la detrazione non andrà effettuata in forma annuale, bensì in forma integrale per tutta l’IVA che sia possibile recuperare.

A fronte di tali messaggi positivi, non dobbiamo dimenticare che andrà risolto un problema di raccordo con il comparto delle imposte dirette; la maggiore IVA a suo tempo non detratta sarà stata cumulata al costo ammortizzabile dei beni. Ovviamente, a seguito della restituzione si dovrà provvedere a rilevare una correzione del costo fiscalmente rilevante (con variazione delle quote di ammortamento), oppure una sopravvenienza attiva.

Il recupero, dunque, potrebbe rendere più digeribile l’indigesto istituto della rettifica della detrazione.