13 Febbraio 2014

La circolare n. 1/E sulla “nuova” mediazione tributaria

di Sergio Pellegrino
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La prima circolare del 2014 è dedicata alle novità introdotte dalla legge di stabilità in materia di mediazione tributaria.

Il legislatore ha apportato delle modifiche sostanziali alla disciplina della mediazione per evitare quelle censure di incostituzionalità che su essa gravano e sulle quali si dovrà pronunciare (comunque) la Corte Costituzionale.

Il documento di prassi evidenzia innanzitutto come le modifiche normative si rendano applicabili agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di stabilità: le nuove regole varranno quindi per gli atti ricevuti dai contribuenti a partire dal 2 marzo 2014.

La scelta del legislatore, proprio in considerazione dei motivi che hanno determinato la necessità dell’ intervento, appare difficilmente comprensibile, alla luce del fatto che le precedenti disposizioni, a forte rischio come si è detto di incostituzionalità, non si applicano soltanto per gli atti già notificati, ma anche per quelli che lo saranno da qui al 1° marzo.

In considerazione del fatto che la procedura di mediazione è obbligatoria anche in relazione al silenzio-diniego alle istanze di rimborso, in relazione a queste fattispecie, per verificare se si deve applicare la “vecchia” o la nuova “disciplina”, bisognerà stabilire se alla data del 2 marzo saranno o meno decorsi i 90 giorni dalla presentazione dell’istanza per far sì che si sia perfezionato il rifiuto.

La prima e principale novità è rappresentata dal fatto che la presentazione del reclamo non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma diventa condizione di procedibilità dello stesso.

L’improcedibilità può essere eccepita dall’Agenzia mediante il deposito delle controdeduzioni entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza: 90 giorni per lo svolgimento del procedimento di mediazione, 60 per la costituzione in giudizio del resistente.

Se il giudice fissa l’udienza in data antecedente al termine di 180 giorni (tenendo conto dei 30 giorni ulteriori per l’invio dell’avviso di trattazione), l’ufficio prima dell’udienza si costituisce in giudizio, eccepisce l’improcedibilità del ricorso e chiede il rinvio dell’udienza al fine di consentire il corretto e tempestivo esercizio del diritto di difesa.

Altra novità importante è che durante il procedimento di mediazione ogni attività di riscossione è sospesa. Nel momento in cui il termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza è decorso senza che vi sia stato il suo accoglimento o sia stato formalizzato un accordo di mediazione, la sospensione viene meno e si applicano le sospensioni e le proroghe previste per i termini processuali.

La mediazione produce effetti anche in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali rileva di conseguenza ai fini del perfezionamento della mediazione e va effettuato tramite modello F24, ma su queste somme non si applicano sanzioni e interessi.

Per quanto concerne la costituzione in giudizio nel caso in cui non sia stato accolto il reclamo o conclusa la mediazione, il termine di 30 giorni decorre in ogni caso dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio. Non ha quindi più rilevanza da questo punto di vista, come prevedeva invece la disciplina prima delle modifiche, l’eventuale provvedimento di diniego da parte dell’ufficio.

Anche laddove il contribuente impugni un atto emesso dall’Agente della riscossione, contestando sia l’attività di questi che dell’Agenzia, il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente decorrono trascorsi 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.

Infine, il termine di 90 giorni segue le regole sui termini processuali e quindi – anche questa è una novità – beneficia della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre.