14 Febbraio 2014

Per il visto, soglia di € 15.000 calcolata su ciascun credito

di Fabio Garrini
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Continuiamo ad analizzare il tema del visto di conformità alla luce dei chiarimenti offerti dall’Agenzia delle Entrate durante Telefisco; tra le diverse risposte fornite ve ne è una davvero gradita ai contribuenti, riguardante la verifica della soglia per l’utilizzo in compensazione dei crediti tributari, onere introdotto dal comma 574 della L. 147/13. Il limite di € 15.000, superato il quale la compensazione diviene possibile solo previa apposizione del visto di conformità da parte del professionista incaricato (ovvero sottoscrizione da parte dei soggetti incaricati del controllo contabile nelle società), va riferito al singolo credito.

La verifica del limite

Non appariva assolutamente chiaro quale fosse la regola per la verifica del limite di € 15.000. Escludendo che si dovesse far riferimento a tutti i crediti vantati dal contribuente, vi era comunque il dubbio se essa fosse da riferirsi:

  • a ciascuna delle tipologie di imposte da monitorare, quindi singolarmente per le imposte sui redditi (Ires e Irpef), le addizionali, le ritenute alla fonte, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, l’Irap;
  • ovvero cumulativamente ai crediti emergenti da un’unica dichiarazione.

Sul punto va detto che ai fini IVA la C.M. 1/E/10 separava i plafond di riferimento tra credito annuale e crediti trimestrali, ma a tal fine deponeva la normativa di riferimento, la quale si riferisce a “compensazione del credito annuale o relativo a periodo inferiori all’anno”. Il comma 574 della legge di stabilità 2014, al contrario, come osservato in precedenti interventi, non utilizza la congiunzione alternativa “o” ma la congiunzione “e”, il che lasciava intendere una eventuale necessità di considerare delle aggregazioni di crediti. In altre parole, il timore era nel fatto che il limite di € 15.000 potesse riferirsi a tutti i crediti richiamati, o quantomeno ai crediti scaturenti da una medesima dichiarazione fiscale, visto che il riferimento è proprio alla “dichiarazione” presentata dal contribuente.

Sul punto consta il richiamato chiarimento dell’Amministrazione Finanziaria: “Si ritiene, inoltre, che tale limite di 15mila euro, superato il quale scatta l’obbligo del visto di conformità, sia riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione. Non si rinvengono, infatti, ostacoli in tal senso nella lettera della norma, che fa riferimento ai crediti utilizzati in compensazione, né nella sua ratio ispiratrice.”

In fin dei conti il comma 574 della legge di stabilità 2014 afferma che i contribuenti “hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito”, quindi il visto nei fatti è un nulla osta per compensare, non tanto la totalità dei crediti evidenziati in tale dichiarazione, ma il singolo credito in essa esposto.

Tale soluzione è certamente favorevole ai contribuenti i quali, malgrado si trovino oggi ad essere soggetti a questo nuovo onere, almeno si vedranno a disposizione diversi plafond da spendere, ciascuno riferibile ad ogni singolo. Si pensi, ad esempio, al contribuente che presenta un credito IRPEF di € 40.000, un credito per addizionale regionale di € 2.000, un credito di € 400 per addizionale comunale ed un credito per l’imposta sostituiva ex regime dei minimi per € 3.000; i due crediti per le addizionali e la sostituiva per il regime dei minimi sono quindi liberamente spendibili perché tutti singolarmente sotto soglia, mentre solo il credito IRPEF avrà il vincolo di € 15.000, limite peraltro non inficiato dalle altre compensazioni.

Senza dimenticare che questo permette di semplificare (o, per meglio dire, rendere meno intricata) anche la gestione delle compensazioni. Se si fosse scelta la via di considerare cumulativamente i crediti scaturenti dalla medesima dichiarazione la gestione di questi avrebbe dovuto essere subordinata ad una verifica incrociata. Poiché il controllo va invece operato in relazione ad ogni credito, anche il controllo sul relativo utilizzo sarà certamente più diretto ed immediato, riducendo quindi significativamente il rischio di errori.