3 Maggio 2017

Indagini finanziarie: i chiarimenti della Guardia di Finanza

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Con la circolare protocollo 109546 del 7 aprile 2017 la Guardia di Finanza ha fornito le prime direttive operative con riferimento alle novità introdotte con il D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016, concernente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”.

Stupisce sicuramente, e, per certi versi, consola, la specifica previsione di retroattività delle nuove disposizioni introdotte in materia di indagini finanziarie.

Giova sul punto ricordare che la L. 225/2016, introducendo l’articolo 7-quater nel D.L. 193/2016, e modificando conseguentemente le disposizioni di cui all’articolo 32 del D.P.R. 600/1973 ha previsto:

  • l’eliminazione della parola “compensi”, escludendo così la rilevanza dei prelevamenti non giustificati dei professionisti,
  • l’introduzione di specifiche “franchigie” per i titolari di reddito d’impresa, in forza delle quali sono posti come ricavi a base delle rettifiche ed accertamenti i prelevamenti superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili.

Con riferimento al primo punto la nuova norma si limitava a recepite le conclusioni raggiunte dalla Corte Costituzionale con la sentenza 228/2014, sicuramente retroattive, mentre, con riferimento alla seconda fattispecie erano sorti dubbi in merito all’efficacia temporale della nuova norma.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E/2017, recependo i chiarimenti già forniti in occasione di Telefisco, aveva chiarito che i nuovi limiti quantitativi pari a euro 1.000 giornalieri e 5.000 mensili posti a base delle rettifiche e accertamenti, trovano applicazione soltanto a partire dal 3/12/2016 (data di entrata in vigore della L. 225/2016 di conversione).

La Guardia di Finanza, con la recente circolare, invece, riconosce natura retroattiva alle nuove disposizioni.

Più precisamente, nella scheda allegata alla circolare viene chiarito quanto segue: “in considerazione della natura procedurale della disciplina delle indagini finanziarie e delle pertinenti presunzioni, si ritiene che le novità introdotte dal D.L. 193/2016 abbiano carattere retroattivo e risultino applicabili, pertanto, a tutti i periodi d’imposta ancora accertabili”.

L’interpretazione fornita, d’altra parte, viene giustificata considerando anche l’efficacia retroattiva riconosciuta all’altra novità introdotta (o, meglio, recepita): l’abrogazione “della presunzione di compensi “in nero” a fronte di prelevamenti ingiustificati da esercenti arti e professioni”.

Come chiarito infatti dalla sentenza 7057/1997 della Corte di Cassazione, e come ricordato nella stessa circolare della Guardia di Finanza, le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, e non incidono quindi soltanto sulle situazioni giuridiche “consolidate” per effetto di eventi che l’ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l’atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza.

Con la circolare in commento, la Guardia di Finanza si sofferma, poi, anche sulla sostanziale applicazione delle franchigie introdotte per i titolari di redditi d’impresa.

Viene a tal proposito chiarito che “l’utilizzo della congiunzione copulativa “e” fra le due soglie fa ritenere che tra le medesime esista un rapporto di progressività, nel senso che il limite mensile di euro 5.000 esprimerebbe un tetto massimo per i prelevamenti giornalieri per importi inferiori a euro 1.000.”

La franchigia di euro 5.000, pertanto, non può rilevare in ogni caso, e il contribuente continua ad essere gravato dall’onere di indicazione del soggetto beneficiario per i prelevamenti non risultanti dalle scritture contabili pur inferiori a 5.000 euro mensili, ma superiori alla soglia giornaliera di euro 1.000.

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