8 Maggio 2017

Deposito bilanci e formato XBRL

di EVOLUTION
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Entro 30 giorni dall’approvazione, le società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., società cooperative, ecc.) devono depositare presso il competente Registro delle Imprese il bilancio di esercizio unitamente ai relativi allegati.
Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in Dottryna, nella sezione “Adempimenti”, la relativa Scheda di studio.
Il presente contributo tratta alcuni aspetti relativi al deposito e all’elaborazione del bilancio nel formato XBRL.

Il termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (articolo 2435 del codice civile).

Entro il medesimo termine, le S.p.a., S.a.p.a. e società consortili per azioni (escluse quelle quotate) sono tenute a presentare l’elenco soci, se “variato” rispetto alla situazione esistente alla data di approvazione del bilancio precedente.

 Ai fini del computo del suddetto termine, il sabato e la domenica vengono considerati giorni festivi e, quindi, si considera “tempestivo” il deposito effettuato il primo giorno lavorativo successivo (ad esempio, se il bilancio è stato approvato il 28/04/2017, il deposito è “tempestivo” se effettuato entro il 29/05/2017, in quanto il 28/05 cade di domenica).

Ciò detto, si fa presente che il bilancio dell’esercizio 2016 oggetto di deposito, come precisato nel manuale operativo di Unioncamere, va elaborato in formato XBRL:

  • nel rispetto della nuova tassonomia; la versione “2016-11-14 della tassonomia XBRL è in vigore (e, quindi, deve essere obbligatoriamente utilizzata) per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2016 o successivamente. Tuttavia, i bilanci con inizio esercizio anteriore alla data 01/01/2016 potranno ancora utilizzare la precedente versione della tassonomia “2015-12-14”. Il citato manuale evidenzia poi che le tassonomie vigenti, riportando in un unico file tutto il bilancio, comprensivo di nota integrativa, “consentono di inserire una sola volta nel documento XBRL i dati comuni alle varie parti del bilancio, che saranno rappresentati a video o a stampa più volte nelle sezioni opportune. In questo modo si evitano le incongruenze dovute all’inserimento degli stessi dati nelle diverse parti del bilancio”.
  • relativamente a stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario; gli altri documenti allegati (ad esempio: verbale di approvazione, relazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale o del revisore) vanno prodotti nel formato PDF/A.

Al riguardo si rammenta che:

a)

il bilancio in forma abbreviata è composto da: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (esonero per rendiconto finanziario).

Inoltre, le piccole imprese che forniscono in nota integrativa le informazioni richieste dai punti 3) e 4) dell’articolo 2428 codice civile sono esonerate dalla relazione sulla gestione.

b)

le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

  • del rendiconto finanziario;
  • della nota integrativa: quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni previste dall’articolo 2427, comma 1, nn. 9 e 16 del codice civile;
  • dalla relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultano le informazioni richieste dall’articolo 2428, comma 3, nn. 3 e 4 del codice civile.

Nelle micro-imprese, pertanto, il bilancio d’esercizio può essere composto solo da stato patrimoniale e conto economico, per i quali sono previsti forma, struttura e contenuti uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.

Nel caso in cui le micro-imprese volessero presentare il bilancio completo di nota integrativa ed eventuale rendiconto finanziario, dovranno redigere e depositare il bilancio in forma abbreviata usando la relativa tassonomia. Al pari delle piccole imprese, anche le micro-imprese potranno comunque presentare il bilancio in forma ordinaria.

Si ricorda inoltre che la nuova tassonomia “2016-11-14” consente di predisporre anche il bilancio consolidato in formato XBRL, composto da: stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario (ove richiesto dalla normativa).  la nota integrativa del consolidato dovrà essere prodotta e allegata in formato PDF/A.

Ipotesi di “doppio” deposito

Nell’ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia giudicata compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’articolo 2423 del codice civile, il prospetto contabile (stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario ove previsto) e/o la nota integrativa in formato PDF/A dovranno essere allegati alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL. In tal caso l’istanza XBRL deve contenere le informazioni (introduzione, tabelle, parte conclusiva) presenti nella nota integrativa allegata in formato PDF/A, con la dichiarazione di conformità: questa va riportata nella sezione “Nota integrativa parte finale” del formato XBRL, campo “Dichiarazione di conformità”, nella seguente formulazione: “Si dichiara che lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e/o la nota integrativa sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’articolo 2423 del codice civile”.

Anche i documenti in formato PDF/A devono riportare la dichiarazione di conformità.

Come indicato nel manuale operativo di Unioncamere, non è necessario il doppio deposito in caso di differenze esclusivamente formali e non sostanziali tra il documento approvato in assemblea e il bilancio in formato XBRL, poiché in tal caso non si incorre nel rischio di nullità della deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2434-bis del codice civile, in analogia a quanto stabilito dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino del 24/08/2000 la quale afferma che: “Non si ha nullità se la violazione è sostanzialmente irrilevante, in quanto priva di consistenza, pertanto meramente formale, di immediata percezione o di agevole correzione a seguito delle informazioni rese in assemblea”.

Mancata approvazione del bilancio

Il deposito del bilancio “non approvato” (progetto di bilancio), non essendo previsto dalla norma, risulta essere un deposito “atipico”. Alcune CCIAA, su espressa indicazione del competente giudice del registro,considerano accettabile tale adempimento, pur se facoltativo”.

Qualora sia previsto dal singolo ufficio del Registro delle Imprese, il deposito del bilancio non approvato va effettuato, tramite ComUnica, con il modulo S2 e l’indicazione nel modulo Note/XX che si tratta di deposito di bilancio non approvato (MiSE, circolare 3668/C/2014); allegando inoltre il verbale di assemblea andata deserta o che non ha raggiunto i necessari quorum costitutivi e/o deliberativi ovvero che non ha approvato il bilancio. Tale deposito è soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di 90,00 euro e dell’imposta di bollo per 65,00 euro.

Nella Scheda di studio pubblicata su Dottryna sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti:

Laboratorio professionale sull’attività del revisore legale e del collegio sindacale