12 Aprile 2016

Il deposito in CCIAA del bilancio non approvato dall’assemblea

di Giovanna Greco
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Potrebbe sorgere l’interrogativo se sia o meno possibile depositare in Camera di Commercio un bilancio non approvato dall’organo assembleare. La risposta non può che essere negativa, in quanto l’art. 2435 c.c. dispone che “Entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata”. Pertanto, in linea di principio, devono essere depositati al Registro delle imprese solo bilanci approvati dall’organo assembleare.

Tuttavia, al fine di permettere al Registro delle imprese una verifica puntuale sulle società che, pur non depositando il bilancio, non sono sanzionabili, in quanto lo stesso non è stato approvato dall’assemblea regolarmente convocata, si chiede di presentare, entro sei mesi dalla data dell’assemblea, l’originale del libro delle adunanze e delle deliberazioni assemblee, o libro delle decisioni dei soci, nel quale risulti trascritto il verbale di assemblea andata deserta o che non ha approvato il bilancio.  In alternativa, è possibile spedire i suddetti documenti in forma di estratto autentico notarile tramite lettera raccomandata. In entrambi i casi verrà rilasciato o spedito all’interessato un verbale attestante la presentazione della documentazione.

Per quanto riguarda i possibili profili sanzionatori a carico degli amministratori, in caso di mancato deposito del bilancio a seguito della mancata approvazione dello stesso da parte dell’assemblea, vi è giurisprudenza (Trib. Brescia 13.05.2002) che ritiene che la sanzione amministrativa, di cui all’articolo 2630 c.c., non possa essere comminata.

Le sanzioni pecuniarie nel caso di ritardato o omesso deposito del bilancio, previste per ciascun membro dell’organo amministrativo (e se presenti per ciascun sindaco) vanno da:

  • € 45,78 a € 458,67 nel caso di differimenti non superiori ai 30 giorni rispetto ai termini statuiti;
  • da € 137,33 a € 1.376 nel caso di ritardi superiori.

Come già evidenziato, l’assenza di un bilancio regolarmente approvato dovrebbe indurre a non ritenere possibile il deposito dello stesso presso il Registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio. Le informazioni contenute nel bilancio non approvato non hanno alcuna valenza per essere considerate informazioni utili per i soggetti terzi, vanificando la ratio della pubblicazione del bilancio come prescritta dalla legge.

Il codice civile, infatti, agli articoli 2478-bis, per le Srl, e 2435, per le Spa, prevede che sia il bilancio (e non il progetto), ad essere depositato presso il Registro delle imprese a cura degli amministratori.

Potrebbe, però, essere utile depositare ugualmente il bilancio non approvato, con corredato il verbale di assemblea che contiene le motivazioni della mancata approvazione, poiché, la pubblicazione avrebbe un valore informativo per i terzi assai maggiore rispetto alla mancata pubblicazione del bilancio. Ciò a condizione che la Camera di Commercio accetti anche il deposito di documenti non approvati dall’assemblea.

Sul piano fiscale, l’articolo 17, comma 1, del DPR n. 435/2001, impone alle società di capitali il versamento dell’Ires dovuta a saldo in base alla dichiarazione dei redditi (modello Unico SC), anche nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nei termini. La mancata approvazione del bilancio, quindi, non è fonte di esenzione per la società dal versamento delle imposte a suo carico e nemmeno dalla presentazione nei termini della propria dichiarazione dei redditi.

Se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l’approvazione poteva avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere l’approvazione del bilancio.

È comunque fatta salva la possibilità di differimento del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.