8 Maggio 2015

Violazione della tracciabilità con sanzioni solo all’ente sportivo

di Carmen MusuracaGuido Martinelli
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La violazione da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche dell’obbligo di tracciabilità delle movimentazioni in contanti superiori alla soglia fissata dall’art. 25, comma 5, L. 133/99, può avere come uniche conseguenze la perdita per l’ente sportivo del diritto all’utilizzo del regime fiscale forfettario di cui alla L. n. 398/91, e la sanzione ammnistrativa per il medesimo di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (da euro 258,23 a 2.065,83), ma non determina conseguenze ulteriori in capo ai soggetti eroganti o percipienti le somme in contanti contestate.

È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015 con la quale l’Amministrazione finanziaria fornisce ai propri uffici territoriali precise indicazioni finalizzate al necessario riesame delle controversie pendenti in relazione alle violazioni di cui sopra.

L’art. 25, comma 5, della legge n. 133/99 dispone, infatti,  che “I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche … e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000 (pari a 516,46 euro,- soglia valida fino al 31 dicembre 2014 ma attualmente innalzata ad euro 1.000,00 dalla legge di Stabilità 2015), tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministero delle finanze … L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 … e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 …”.

In sede di verifica, a seguito della riscontrata violazione del disposto di cui sopra, gli Uffici, oltre alle sanzioni espressamente previste dalla norma, procedevano anche ai sensi dell’art 4, comma 3 del decreto del Ministro delle finanze n. 473/99, disconoscendo il beneficio dell’esenzione Irpef previsto dall’art. 69, comma 2 TUIR, in capo ad atleti e dirigenti per i compensi sportivi percepiti e inferiori alla soglia di euro 7.500,00, nel caso di contestazione di pagamenti in contanti sopra soglia effettuati dall’ASD; mentre, nel caso di somme in contanti sopra soglia ricevute dall’ASD (a titolo di sponsorizzazione), procedevano al disconoscimento della deducibilità del relativo costo in capo al soggetto erogante.

Nel corso degli anni questo modus operandi ha dato luogo ad un vasto contenzioso fondato sulla contestazione da parte dei contribuenti della effettiva vigenza della norma applicata dall’Ufficio e ciò in ragione delle modifiche introdotte all’art. 25 cit. ad opera dell’art. 37, della L. 342/2000, che ha abrogato il comma 7 della norma, ed ha introdotto al comma 5 la disciplina compiuta degli effetti della violazione dell’obbligo di tracciabilità in esso disposta.

Dal quadro normativo così delineatosi, secondo le difese delle associazioni, non poteva che conseguire l’illegittimità della pretesa impositiva avanzata dall’Amministrazione.

Con la risoluzione in commento l’Agenzia sposa la tesi dei contribuenti affermando in maniera esplicita che: “Considerata la nuova formulazione dell’articolo 25, comma 5, si ritiene che la disposizione dell’art. 4, comma 3, del DM n. 473 del 1999 non sia più applicabile e che, pertanto, in caso di inosservanza dell’obbligo della tracciabilità, non sia più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti, né del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ASD”.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, l’Agenzia ha invitato le strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti in relazione a questa specifica questione, disponendo inoltre che, laddove l’attività accertativa sia stata effettuata secondo criteri non conformi a quelli sopra espressi, gli Uffici dovranno procedere ad abbandonare la pretesa tributaria con le dovute modalità di rito, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

A chiosa dei chiarimenti in commento si rammenta che la necessaria tracciabilità delle movimentazioni in contanti superiori alla soglia di euro 1.000,00 è comunque valida per tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche, anche quelle che non utilizzano il regime fiscale forfettario di cui alla legge n. 398/91. Ciò in ragione del fatto che potranno comunque essere soggette alla sanzione amministrativa ed, essendo la soglia di 1.000,00 euro la medesima prevista dalla normativa antiriciclaggio, potranno conseguire anche le sanzioni derivanti da tale disciplina.