27 Dicembre 2023

Vendite su piattaforme digitali: comunicazione entro gennaio 2024

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

I gestori delle piattaforme digitali sono chiamati a trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, i dati delle operazioni avvenute sui propri portali, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la comunicazione. In fase di prima applicazione, con riferimento all’anno 2023, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il prossimo 31.1.2024.

Il D.Lgs. 32/2023 ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio UE (DAC7), di modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, concernente lo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali ed amministrazioni.

L’adempimento è diventato operativo con la pubblicazione del provvedimento Prot. n. 406671/2023 del 20.11.2023.

I gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione individuati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. 32/2023 e qualificabili come tali in almeno un altro Stato Membro, informano l’Agenzia delle entrate della scelta relativa allo Stato Membro nel quale decidono di adempiere all’obbligo di comunicazione.

Vanno comunicate le attività svolte al fine di percepire un corrispettivo, quali:

  • la locazione di beni immobili, compresi gli immobili residenziali e commerciali, nonché qualsiasi altro bene immobile e spazio di parcheggio;
  • i servizi personali, ossia servizi basati sulla durata o sull’esecuzione di compiti da parte di una o più persone, che operano in modo indipendente o per conto di un’entità, e che vengono svolti su richiesta di un utente, online o fisicamente offline dopo essere stato facilitato da una piattaforma;
  • la vendita di beni;
  • il noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto;

Si precisa che, con il termine “corrispettivo”, s’intende la compensazione, in qualsiasi forma, al netto di spese, commissioni o imposte trattenute o addebitate dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, che sia versata o accreditata a un venditore in relazione alle attività sopra riepilogate, il cui importo sia noto al gestore di piattaforma, ovvero sia dallo stesso ragionevolmente conoscibile.

L’articolo 2, D.Lgs. 32/2023, prevede che siano inclusi nel monitoraggio, gli utenti (venditori) della piattaforma, persone fisiche o entità (persona giuridica o un istituto giuridico quale una società di capitali, una società di persone, un trust o una fondazione), registrate sulla piattaforma durante il periodo oggetto di comunicazione, che svolgano un’attività pertinente. Rientrano nella comunicazione tutti i venditori attivi, vale a dire quelli che prestano un’attività pertinente durante il periodo oggetto di comunicazione o a cui è versato o accreditato un corrispettivo in relazione a un’attività pertinente durante il medesimo periodo.

Sono esclusi, invece, dalla comunicazione in rassegna i seguenti soggetti (venditori):

  • entità statali;
  • entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari (ovvero un’entità collegata di un’entità di tal tipo);
  • entità per la quale il gestore di piattaforma ha facilitato oltre duemila attività pertinenti mediante la locazione di beni immobili in relazione a una proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione;
  • venditori per cui il gestore di piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti mediante la vendita di beni e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non era superiore a 2.000 euro durante il periodo oggetto di comunicazione.

La comunicazione, effettuata dal gestore della piattaforma, deve contenere i dati delle transazioni effettuate dagli operatori (venditori) di cui sopra, relativamente al periodo oggetto di comunicazione (anno solare), entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione. Le prime informazioni vanno comunicate, pertanto, entro il 31.1.2024.

I soggetti obbligati trasmettono le informazioni utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I file vanno predisposti secondo il formato XML descritto nell’allegato n. 1 “Tracciato XML e schema XSD” al citato provvedimento 20.11.2023.

In relazione a ciascun venditore oggetto di comunicazione che ha svolto un’attività pertinente diversa dalla locazione di beni immobili vanno indicati:

  • in caso di venditori – persone fisiche: nome e cognome; indirizzo principale; l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione del singolo Stato membro di rilascio e, in assenza di NIF, il luogo di nascita del venditore; il numero di partita IVA del venditore, se disponibile, la data di nascita;
  • per ciascun venditore – società: la ragione sociale; l’indirizzo principale; l’eventuale NIF rilasciato al venditore, con l’indicazione dello Stato membro di rilascio; il numero di partita IVA del venditore, se disponibile; il numero di registrazione dell’attività; la presenza eventuale di una stabile organizzazione tramite la quale sono svolte attività pertinenti nell’Unione, con l’indicazione dei singoli Stati membri in cui tale stabile organizzazione è ubicata.

Le informazioni trasmesse vengono comunicate dall’Agenzia delle entrate alle altre Autorità Competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione e, qualora tali venditori forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri in cui i beni immobili sono situati, entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.