28 Novembre 2022

Utilizzo e misura del credito energia del terzo e quarto trimestre 2022

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

Le misure destinate ad attenuare i rincari di luce e gas di questi mesi sono state caratterizzate da un susseguirsi di modifiche in corso d’opera; si propone una sintesi degli ultimi interventi in materia.

L’articolo 1 del decreto Aiuti ter (D.L. 144/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 175/2022) ha riproposto alcuni crediti di imposta introdotti da precedenti decreti (D.L. nn. 4, 17, 21, 50 e 115/2022) per contrastare l’aumento dei costi di energia elettrica e gas gravanti sulle imprese, riferiti alle spese sostenute nei primi trimestri del 2022. Con il decreto Aiuti ter è stato previsto l’innalzamento dei crediti spettanti e l’estensione degli stessi anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022.

In seguito, l’articolo 1 D.L. 176/2022, pubblicato nella GU n. 270 del 18.11.2022 (decreto Aiuti quater), ha ulteriormente esteso il credito anche alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Stante le modifiche richiamate, con riferimento al quarto trimestre 2022, le imprese a forte consumo di energia elettrica, individuate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, possono beneficiare di un credito d’imposta, a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

L’ammontare del credito d’imposta spettante è pari al 40 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Il medesimo credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; il credito è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN, ovvero il prezzo di riferimento dell’energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica).

Si riporta una tabella di riepilogo dell’evoluzione della misura del credito destinato alle imprese energivore.

Primo trimestre 2022 Secondo trimestre 2022 Terzo trimestre 2022 Quarto trimestre 2022
20% 25% 25% 40%

Le imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), invece, possono fruire di un credito di imposta, pari al 40 per cento (misura elevata dal precedente 25 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il contributo spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Si propone una tabella di riepilogo della misura del credito destinato alle imprese gasivore.

Primo trimestre 2022 Secondo trimestre 2022 Terzo trimestre 2022 Quarto trimestre 2022
10% 25% 25% 40%

Le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, possono beneficiare di un credito di imposta pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (da comprovare mediante le relative fatture). Anche in questo caso, il contributo è riconosciuto a condizione che il prezzo della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Secondo trimestre 2022
Imprese NON energivore con contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
Terzo trimestre 2022
Imprese NON energivore con contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW
Quarto trimestre 2022
Imprese NON energivore con contatore di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW
15% 15% 30%

Infine, per le imprese diverse da quelle gasivore, è previsto un credito di imposta pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. La misura del credito per il secondo e terzo trimestre 2022 era fissata al 25 per cento.

Le imprese diverse da quelle energivore e gasivore che hanno mantenuto lo stesso fornitore per gli anni 2019 e 2022 possono richiedere il conteggio del credito direttamente al proprio venditore: ove l’impresa destinataria del contributo nel terzo e quarto trimestre dell’anno 2022 utilizzi lo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell’anno 2019, quest’ultimo è tenuto, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, a inviare al proprio cliente (su richiesta), una comunicazione da cui emerga il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per i periodi di interesse (si veda delibera 474/2022/R/COM Arera).

Pertanto, al verificarsi delle condizioni richiamate, con riferimento al credito spettante per il terzo trimestre 2022, occorre trasmettere le domande al proprio fornitore entro il 30 novembre 2022.

Si ricorda, infine, che i crediti d’imposta spettanti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante F24, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ed eventualmente cedibili solo per intero; con riferimento ai crediti maturati nel terzo e quarto trimestre 2022 gli stessi potranno essere utilizzati in compensazione entro la data del 30 giugno 2023 (data in precedenza fissata al 31 marzo 2023).

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti in questione dovranno inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito.

Il contenuto e le modalità di presentazione della stessa saranno definiti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia.