5 Dicembre 2023

Forfettari da monitorare in vista della chiusura dell’anno

di Alessandro Bonuzzi
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La scheda di FISCOPRATICO

Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso (2023), la L. 197/2022 (c.d. Legge di bilancio 2023) ha incrementato il limite di ricavi/compensi di riferimento per l’applicazione del regime forfettario. La soglia è passata da 65.000 a 85.000 euro per tutti i contribuenti, eventualmente da ragguagliare in caso di inizio attività in corso d’anno.

In prossimità della chiusura dell’anno è bene effettuare una verifica generale sui contribuenti forfettari (e potenzialmente tali), al fine di intercettare possibili situazioni rischiose o possibili opportunità. In tal senso, va ricordato che, per la verifica del superamento della soglia dei ricavi/compensi:

  • deve essere applicato il criterio di determinazione del reddito valido per l’anno di riferimento. Pertanto, l’impresa che nel 2023 adotta la contabilità ordinaria deve assumere i ricavi in base al principio di competenza; diversamente, l’impresa che nel 2023 adotta la contabilità semplificata, oppure già applica il regime forfettario, deve assumere i ricavi in base al principio di cassa;
  • assumono rilevanza i componenti positivi derivanti dall’autoconsumo;
  • assumono rilevanza i diritti d’autore conseguiti se correlati con l’attività professionale svolta;
  • in caso di esercizio di più attività con codici Ateco diversi, va considerata la somma dei proventi derivanti dalle 2 o più attività;
  • non rilevano gli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il punteggio Isa;
  • non rileva l’indennità di maternità.

La Legge di bilancio 2023 è intervenuta anche sulle regole di fuoriuscita dal regime forfettario. Per effetto delle nuove disposizioni, laddove i ricavi/compensi incassati durante il periodo d’imposta di riferimento siano di ammontare:

  • compreso tra 85.001 e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo;
  • superiore a 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione già dall’anno del superamento. Il contribuente, peraltro, deve applicare l’Iva a partire dall’operazione effettuata che comporta il superamento del limite.

Pertanto, se nel corso del 2023 sono incassati ricavi/compensi per un ammontare:

  • compreso tra 85.001 e 100.000 euro, la (ri)attivazione dell’Iva, nonché della ritenuta per i professionisti, avverrà nel 2024 e per l’anno 2023 dovrà essere compilato il quadro LM del modello Redditi 2024;
  • superiore a 100.000 euro, la (ri)attivazione dell’Iva, nonché della ritenuta per i professionisti, avviene già nel 2023 e per tale anno dovrà essere compilato il quadro RG o RE del modello Redditi 2024.

La previsione della fuoriuscita immediata dal regime forfettario rafforza la necessità di monitorare, in queste ultime settimane dell’anno, la situazione dei clienti che nel 2023 stanno applicando il regime forfettario.

Da notare che, sotto l’aspetto previdenziale, la fuoriuscita immediata dal regime agevolato non si puoi mai verificare. A tal riguardo, si ricorda che i contribuenti forfettari possono sfruttare un regime previdenziale di favore, che prevede una riduzione contributiva del 35% previa presentazione all’Inps di una specifica comunicazione entro il 28 febbraio dell’anno a decorrere dal quale si intende applicarlo.

L’uscita dal regime forfettario si riflette anche sulla possibilità di applicare il regime previdenziale di favore. In particolare, il contribuente che esce dal regime forfetario dal 2024 dovrà comunicare all’Inps, entro il prossimo 28.2.2024, la cessazione del regime previdenziale agevolato con effetto dal 2024. Ma lo stesso vale per il contribuente che fuoriesce dal regime forfettario già dal 2023; egli può, dunque, applicare il regime previdenziale agevolato per tutto il 2023.

Ciò in forza del fatto che, in base al comma 82, dell’articolo 1, L. 190/2014, il regime contributivo agevolato cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica il venir meno di un requisito di accesso al regime (o una causa ostativa all’adozione dello stesso).