21 Gennaio 2019

Territorialità Iva e fattura elettronica

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La cessione di beni con consegna in Italia ad un soggetto non stabilito ai fini Iva in Italia è esclusa dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, poiché tale obbligo riguarda esclusivamente le operazioni tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

È quanto confermato nel corso dell’incontro promosso dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’Agenzia delle entrate, in cui sono stati chiariti numerosi aspetti in merito all’ambito applicativo della fatturazione elettronica.

Il primo aspetto che deve essere chiarito riguarda il rapporto tra territorialità dell’imposta ed obbligo di emissione del documento in formato elettronico, e, più precisamente:

  • il requisito territoriale dell’imposta deve essere verificato in base alle regole contenute negli articoli da 7 a 7-sexies D.P.R. 633/1972 (più precisamente l’articolo 7-bis per le cessioni di beni e i successivi articoli da 7-ter a 7-septies per le prestazioni di servizi);
  • l’obbligo di emissione della fattura elettronica deve essere verificato tenendo conto dell’articolo 1 D.Lgs. 127/2015, secondo il quale tale obbligo riguarda esclusivamente le operazioni intercorse tra soggetti passivi d’imposta in Italia o ivi stabiliti (escludendo quelle effettuate o ricevute da soggetti identificati nel nostro Paese).

Nel corso dell’incontro è stato affrontato il caso di cessione di beni verso un operatore non stabilito ai fini Iva in Italia (Ue o extraUe) con consegna nel territorio dello Stato, nel qual, caso pur essendo l’operazione rilevante territorialmente in Italia ai sensi dell’articolo 7-bis D.P.R. 633/1972 (i beni sono ivi presenti), non sussiste alcun obbligo di emissione della fattura elettronica trattandosi di operazione intercorsa con un controparte non stabilita ai fini Iva in Italia.

Ulteriori chiarimenti hanno riguardato le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, per i quali si rendono applicabili le regole stabilite dal D.L. 331/1993, con conseguente rilevanza ai fini Iva nel Paese comunitario di destinazione dei beni.

Si ricorda, infatti, che rientrano nel novero degli scambi intracomunitari quelle operazioni aventi ad oggetto beni mobili scambiati a titolo oneroso tra due soggetti passivi Iva in due Stati membri diversi, con partenza da uno Stato membro ed arrivo in altro Stato Ue.

Per tali operazioni, nel corso della videoconferenza è stato precisato che:

  • resta fermo l’obbligo di inclusione degli scambi intracomunitari negli elenchi Intra2 (per le cessioni) ed Intra1 (per gli acquisti);
  • la compilazione degli Intra non esonera il soggetto passivo dall’obbligo di inclusione degli scambi intracomunitari nella comunicazioni dei dati delle operazioni con l’estero (cd. “esterometro“).

In relazione alle operazioni in questione, è opportuno ricordare anche altri aspetti, ed in primo luogo che per le cessioni intracomunitarie sussiste la facoltà di emettere la fattura elettronica al fine di evitare l’inclusione di tali operazioni nell’esterometro (fermo restando l’obbligo di presentazione degli Intra).

In secondo luogo, per gli acquisti intracomunitari, è bene evidenziare che l’applicazione dell’imposta ad opera dell’acquirente soggetto passivo Iva in Italia avviene con la tecnica, da sempre utilizzata, dell’integrazione del documento emesso dal fornitore Ue.

Per tali acquisti, quindi, non sarà in alcun modo possibile evitare né l’esterometro, trattandosi di operazioni non documentate da una fattura elettronica emessa con le specifiche richieste dalla normativa interna, né la presentazione degli elenchi Intra (per tale obbligo si deve tener conto delle semplificazioni introdotte a partire dal 2018).

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