10 Maggio 2019

Super ammortamento variabile nel modello Redditi 2019

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Come noto, il Decreto crescita ha riaperto i termini per la fruizione del super ammortamento: tuttavia, si rende necessario ricordare che le imprese possono beneficiare dell’agevolazione del super ammortamento anche nel modello Redditi 2019, con diverse misure in funzione del momento in cui hanno eseguito l’investimento.

È bene infatti osservare sin da subito che, per l’individuazione della maggiorazione del super ammortamento (40% o 30%) è necessario aver riguardo alla competenza dell’investimento (consegna del bene ai sensi dell’articolo 109 Tuir) ed in alcuni casi all’ulteriore condizione del pagamento di un acconto almeno del 20% ed alla conferma dell’ordine da parte del fornitore.

Resta fermo, poi, che l’inizio dell’agevolazione richiede l’entrata in funzione del bene, ma il momento in cui ciò si realizza non influenza in ogni caso la percentuale del super ammortamento.

Più in particolare, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

  • per gli investimenti effettuati dal 2015 al 31 dicembre 2017, la misura della maggiorazione è pari al 40% del valore dell’investimento;
  • analogamente, per gli investimenti effettuati entro il 30 giugno 2018, per i quali entro il 31 dicembre 2017 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia stata la conferma dell’ordine, la misura della maggiorazione è pari al 40%;
  • per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2018 (diversi da quelli precedenti), e per quelli effettuati fino al 30 giugno 2019 per i quali è stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine entro il 31 dicembre 2018, la misura della maggiorazione è pari al 30%.

Si ricorda altresì che, mentre per gli investimenti effettuati nel 2016, l’agevolazione è fruibile anche per i mezzi di trasporto di cui all’articolo 164 Tuir, a partire dal 2017 l’agevolazione è stata esclusa per i veicoli ad uso promiscuo (lett. b) e per quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (lett. b-bis).

Successivamente, per gli investimenti effettuati nel 2018 (ovvero fino al 30 giugno 2019), l’agevolazione è stata invece esclusa per tutti i veicoli di cui all’articolo 164 Tuir (compresi quelli esclusivamente strumentali di cui alla lett. a)), restando fruibile solamente per gli autocarri e gli altri veicoli non compresi nella predetta norma.

Per quanto riguarda la compilazione del quadro RF del modello Redditi 2019 (facendo riferimento al modello delle società di capitali), l’agevolazione deve essere indicata tra le altre variazioni in diminuzione di cui al rigo RF55, utilizzando i seguenti codici:

  • codice 50 per gli investimenti per i quali è possibile fruire della maggiorazione del 40% (effettuati fino al 2017 e nei primi sei mesi del 2018 ma con pagamento dell’acconto almeno del 20% e conferma dell’ordine entro il 31 dicembre 3017);
  • codice 57 per gli investimenti che fruiscono della minore agevolazione del 30% in quanto effettuati nel 2018, ovvero nei primi sei mesi del 2019 ma con pagamento dell’acconto almeno del 20% e conferma dell’ordine entro il 31 dicembre 2018. Risulta evidente che per le consegne dei beni che intervengono nei primi sei mesi del 2019 la prima variazione in diminuzione impatterà nel prossimo modello Redditi 2020, per l’anno 2019.

Per completezza, si segnala che, per quanto riguarda l’iper ammortamento, la misura della maggiorazione è sempre stata pari al 150%, con la conseguenza che nella gestione del modello Redditi 2019 la variazione in diminuzione sarà pari alla predetta misura, tenendo conto che, con la Legge di Bilancio 2019 è stata introdotta, per gli investimenti eseguiti a partire dal 2019, un’aliquota variabile in misura inversamente proporzionale al quantum investito (170% per investimenti fino a euro 2,5 milioni, 100% per investimenti superiori a euro 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro).

Tali nuove misure, tuttavia, assumeranno rilevanza solamente a partire dal modello Redditi 2020 per l’anno 2019.

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La dichiarazione del reddito di impresa e dell’IRAP