30 Settembre 2015

Scade oggi il termine ultimo per la remissione in bonis

di Laura Mazzola
Scarica in PDF

Oggi, termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, è l’ultimo giorno utile per regolarizzare, mediante ravvedimento, adempimenti formali non eseguiti alle scadenze prestabilite.

In particolare, la sanatoria, prevista dall’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, permette di fruire di alcuni benefici fiscali, ovvero di accedere a determinati regimi opzionali, per i quali era necessaria la presentazione di una comunicazione preventiva.

In questo modo può essere regolarizzata:

  • la mancata presentazione, entro il 31 dicembre 2014, del modello per la comunicazione relativa al regime di “tassazione per trasparenza”, relativo al triennio 2014-2016, nell’ambito delle società di capitali partecipate interamente da altre società di capitali (articolo 115 Tuir – c.d. “grande trasparenza”) e delle società a responsabilità limitata, a ristretta base proprietaria, partecipate da persone fisiche (articolo 116 Tuir – c.d. “piccola trasparenza”);
  • la mancata presentazione, entro il 16 febbraio 2015, della dichiarazione di adesione al regime di liquidazione e versamento dell’Iva di gruppo per le società controllanti e controllate e gli enti (modello Iva 26);
  • l’adempimento incompleto o tardivo, cioè successivo al 30 giugno 2015, necessario per l’accesso al contributo del cinque per mille per gli enti associativi;
  • la mancata presentazione, entro il 31 marzo2015, del modello Eas per gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che usufruiscono delle agevolazioni tributarie previste in loro favore (articolo 148, Tuir, e articolo 4, D.P.R. 633/1972).

Al fine di poter regolarizzare tali dimenticanze occorre che:

  • non sia ancora stata constata la violazione, ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza;
  • siano posseduti, alla data originaria di scadenza del termine previsto per la trasmissione della comunicazione o per l’effettuazione del relativo adempimento formale, i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento per accedere ai regimi agevolati o ai benefici fiscali;
  • sia effettuata la comunicazione, ovvero sia richiesto l’adempimento, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, che, nelle fattispecie, coincide con il termine ordinario di presentazione di Unico;
  • sia versata la sanzione di 258 euro contestualmente alla presentazione della comunicazione o all’effettuazione dell’adempimento. In particolare, occorre presentare un modello F24 di versamento con codice tributo “8114” e senza compensazione con eventuali crediti disponibili.

Si ricorda che da quest’anno, ovvero a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, non devono più essere effettuate con apposita comunicazione, ma direttamente nella dichiarazione dei redditi, o Irap, presentata nel periodo d’imposta a partire dal quale è esercitata:

  • l’opzione per il regime della “trasparenza fiscale” da indicare nel quadro “OP” – sezione III di Unico 2015;
  • l’opzione per il regime del consolidato fiscale nazionale da indicare nel quadro “OP” – sezione II di Unico 2015;
  • l’opzione per il regime della tonnage tax da indicare nel quadro “OP” – sezione I di Unico 2015;
  • l’opzione Irap, cioè l’opzione da parte dei soggetti Irpef per la determinazione della base imponibile Irap con le regole previste per le società di capitali, da indicare nel rigo IS35 del modello Irap 2015.

Il problema che oggi si pone a livello interpretativo è se il fatto che il termine per l’esercizio delle opzioni in questione coincida con quello previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi possa pregiudicare l’efficacia della disciplina della remissione in bonis: la logica vorrebbe che i contribuenti che, per esempio, omettono la compilazione dell’apposito campo di Unico 2015 SC previsto per l’esercizio di un’opzione possano comunque fruire del corrispondente regime a decorrere dal 2015 qualora provvedano a correggere l’errore entro il termine previsto per Unico 2016 SC, ma sul punto occorrerebbe un chiarimento esplicito da parte dell’Agenzia.