17 Aprile 2020

Rinvio delle udienze e sospensione dei termini: la circolare delle Entrate

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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La scheda di FISCOPRATICO

Con la circolare 10/E/2020, di ieri, 16 aprile, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sulle novità in materia di rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali previste dal Decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) e dal Decreto Liquidità (D.L. 23/2020).

Con specifico riferimento al rinvio delle udienze, giova ricordare che l’articolo 83 D.L. 18/2020 ha disposto il rinvio d’ufficio delle udienze dal 9 marzo al 15 aprile 2020; l’articolo 36 D.L. 23/2020 ha ulteriormente prorogato il termine, portandolo fino all’11 maggio 2020.

La circolare sottolinea che, sebbene il rinvio riguardi la generalità delle udienze, è necessario tener conto di alcune specifiche eccezioni.

Non sono infatti oggetto del richiamato rinvio i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato.

Altra fattispecie di esenzione, rispetto alla generale previsione del rinvio è infine individuata dall’Agenzia delle entrate nel procedimento finalizzato all’adozione delle misure cautelari dell’iscrizione di ipoteca o dell’esecuzione del sequestro conservativo di cui all’articolo 22 D.Lgs. 472/1997 (in forza della richiamata disposizione, in base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della CTP l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda).

Tutto quanto appena premesso, la circolare AdE 10/E/2020 si sofferma poi sulla sospensione dei termini processuali.

Il questo ambito il Decreto Liquidità è intervenuto su due fronti:

  • da un lato, ha prorogato, fino all’11 maggio, la sospensione dei termini processuali,
  • dall’altro ha allineato i termini per l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti (termini originariamente diversi, a causa delle previsioni del Decreto Cura Italia).

La sospensione dei termini, così come risultante all’esito delle richiamate disposizioni, è da ritenersi di ampissima portata, essendo riferita non soltanto alla proposizione del ricorso di primo grado e al termine per la conclusione del procedimento di mediazione, ma a tutti gli adempimenti processuali, tra i quali:

  • la proposizione dell’atto di appello, di cui all’articolo 51, comma 1, e all’articolo 38, comma 3, D.Lgs. 546/1992;
  • la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso, di cui agli articoli 325, 327 e 370 c.p.c.;
  • la proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all’articolo 63 D.Lgs. 546/1992;
  • la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, di cui all’articolo 22, comma 1, e all’articolo 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992;
  • la costituzione in giudizio del resistente e dell’appellato, nonché la proposizione dell’appello incidentale, di cui all’articolo 23, comma 1, e all’articolo 54 D.Lgs. 546/1992;
  • l’integrazione dei motivi di ricorso, di cui all’articolo 24 D.Lgs. 546/1992;
  • la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali, di cui all’articolo 28 D.Lgs. 546/1992;
  • la trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente, di cui all’articolo 70, comma 5, D.Lgs. 546/1992.

La sospensione, tuttavia, secondo quanto precisa l’Agenzia delle entrate nella sua circolare, non opera sui seguenti termini:

  • termini relativi ai procedimenti cautelari,
  • termini già soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’articolo 6 D.L. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti (sul punto viene richiamato il costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale la sospensione prevista dalle citate disposizioni non può cumularsi con altre sospensioni dei termini);
  • termine per la notifica del diniego della definizione agevolata delle controversie pendenti, trattandosi di adempimento non rientrante tra quelli contemplati da tale norma (deve essere quindi rispettato, dagli Uffici, il termine ordinario del 07.2020 per notificare il diniego). La sospensione, tuttavia, opera per i termini di impugnazione del diniego già notificato al contribuente, se i termini non sono già scaduti alla data dell’8 marzo,
  • termine per il pagamento della quinta rata relativa alla definizione agevolata delle liti pendenti, fissato al 31 maggio.